Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/7/2023 del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/7/2023, il Tribunale di Rovigo dichiarava NOME COGNOME colpevole di tre violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo condannava alla pena di 4.000 euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe negato l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con motivazione errata, ossia
richiamando l’istituto della continuazione tra le condotte; la Corte di cassazione a Sezioni Unite, tuttavia, con una sentenza del 2022 avrebbe espresso un contrario principio di diritto, affermando che la continuazione tra reati non sarebbe di ostacolo all’applicabilità dell’istituto;
con la seconda censura, poi, si lamenta che il giudice non avrebbe neppure valutato se, in concreto, il ricorrente potesse essere prosciolto ai sensi della norma citata. Non sarebbe stato considerato, dunque, il comportamento successivo tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, quale la spontanea eliminazione di ogni conseguenza del reato e l’adempimento delle prescrizioni ricevute. Il mancato pagamento dell’oblazione, inoltre, sarebbe dipeso da causa non imputabile al ricorrente, che, peraltro, sarebbe soggetto serio, affidabile e del tutto incensurato prima della vicenda in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Il Tribunale di Rovigo, pronunciandosi sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art 131-bis cod. pen., si è limitato ad affermare di non poterla riconoscere, “in quanto trattasi di una pluralità di violazioni tutte di natura preventiva”; il giudizio negat pertanto, è stato formulato in ragione della medesima indole delle contravvenzioni, per le quali è stato riconosciuto un unitario disegno criminoso a norma dell’art. 81 cpv. cod. pen.
Questa motivazione è censurabile.
5.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, hanno affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativ alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuit del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta: tale giudizio – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – deve tener conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dall gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici prote dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecuti delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064).
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5.2. Ebbene, la sentenza in esame non contiene alcuna valutazione di tali parametri, limitandosi a sostenere ex se l’incompatibilità dell’istituto con la continuazione.
5.3. Sotto diverso profilo, peraltro, il Tribunale non ha preso in esame le condotte successive all’accertamento del reato, sebbene citate nella decisione, così omettendo un giudizio che l’art. 131-bis cod. pen. oggi richiede, per come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cu all’art. 131-bis cod. pen. Con la precisazione, peraltro, che il giudice del rinvio non potrà dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, se maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, a fronte del definitivo accertamento del reato in tutte le sue componenti oggettive e psicologiche, come da costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20884 del 9/2/2023, Franchi, Rv. 284703).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punt al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Presidente