Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Pluralità di Reati Esclude il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione in contesti complessi, come la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, solleva importanti questioni interpretative. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui poteri discrezionali del giudice nel valutare la condotta nel suo complesso, delineando i confini di questo istituto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che, nonostante la presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio, data la scarsa offensività complessiva delle condotte.
La Valutazione della Corte: Particolare Tenuità del Fatto e Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati in materia. I giudici hanno chiarito che, sebbene in astratto la non punibilità per tenuità del fatto sia compatibile con il reato continuato, ciò non implica un’applicazione automatica. Al contrario, spetta al giudice di merito condurre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Questa valutazione deve tenere conto dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, quali:
* Le modalità della condotta;
* Il grado di colpevolezza;
* L’entità del danno o del pericolo.
La Condotta come Elemento Decisivo
Il punto cruciale della decisione risiede nella necessità di accertare se la condotta, pur inserita in un contesto articolato di più reati, possa essere considerata l’espressione di una situazione meramente episodica. La presenza di più reati, anche se legati da un unico disegno criminoso, può infatti essere sintomatica di una maggiore gravità e di una lesione all’interesse tutelato non più minimale. In sostanza, il fatto, nella sua complessità, deve essere meritevole di un apprezzamento in termini di “speciale tenuità”, e la molteplicità delle azioni può rappresentare un elemento ostativo a tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha sottolineato che la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se non per vizi evidenti come la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva correttamente esercitato tale potere, ritenendo la molteplicità dei reati posti in essere dall’imputato come un elemento concreto che impediva la concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha quindi confermato la correttezza di tale ragionamento, respingendo le censure del ricorrente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: la pluralità di reati, anche se commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, è un fattore rilevante e potenzialmente decisivo per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione finale spetta al giudice, che deve valutare la condotta nel suo insieme per stabilire se essa, nonostante la sua articolazione, mantenga quel carattere di minima offensività che giustifica l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa pronuncia ribadisce la centralità di un’analisi caso per caso, allontanando ogni automatismo e valorizzando il ruolo del giudicante nell’adattare la risposta sanzionatoria alla reale gravità del fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si può applicare se ho commesso più reati legati dalla continuazione?
Sì, in astratto è compatibile, ma la decisione dipende da una valutazione complessiva del giudice. La presenza di più reati, anche se continuati, può essere considerata un elemento ostativo se indica che la condotta non è episodica e l’offesa non è minimale.
Su quali basi il giudice decide se concedere o meno la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Il giudice effettua una valutazione complessa e congiunta basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo. Deve verificare se il fatto, nella sua interezza, sia meritevole di un apprezzamento in termini di “speciale tenuità”.
Perché in questo caso la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il giudice d’appello aveva correttamente motivato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p., basandosi sulla molteplicità dei reati commessi. La Corte ha ritenuto che tale valutazione rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito e fosse priva di vizi logici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 21/11/1976
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Fabrizio;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, seppur in astratto sia pacificamente ammessa la compatibilità tra detta causa di non punibilità e i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01), il giudice, tuttavia, è tenuto ad effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
considerato che «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità» (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281922 – 01);
osservato che tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen. e che essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione non sussistente nel caso di specie, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto la molteplicità dei reati posti in essere dall’odierno ricorrente quale elemento ostativo alla concessione della causa di non punibilità de qua (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.