Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46748 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Corridonia il 20-07-1953, avverso la sentenza del 27-10-2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Macerata il 18 novembre 2021, con la quale NOME COGNOME all’esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per non avere presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all’imposta sui redditi con riferimento all’anno 2013, determinando così un’imposta evasa pari a 68.147 euro; fatto commesso in Corridonia il 30 settembre 2014. Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui era stata disposta la confisca della somma di 68.147 euro, pari al profitto del reato.
Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, COGNOME tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e all’omessa declaratoria ex art. 448 cod. proc. pen., evidenziando, quanto a questo secondo profilo, che l’imputato doveva essere ammesso al patteggiamento, essendovi stato anche il consenso del P.M., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, per il reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, la mancat estinzione del debito tributario non è ostativa alla definizione del giudizio con applicazione di pena concordata, sollecitando la difesa, in via subordinata, la remissione del ricorso alle Sezioni Unite, stante il contrasto ermeneutico sul punto.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito che l’imputato, lungi dal manifestare “una personalità incline ad illeciti arricchimenti”, annovera a suo carico un unico precedente (patteggiamento) per una vicenda coeva a quella oggetto di giudizio e riferita al medesimo contesto, fermo restando che, una volta abbandonata la carica di amministratore unico, COGNOME non è stato più coinvolto in alcuna situazione di rilievo penalistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Iniziando dal primo motivo, nella parte riferita alla mancata ammissione dell’imputato al patteggiamento, se ne deve rimarcare l’inammissibilità. In proposito, occorre premettere che, nel giudizio di primo grado, all’udienza del 21 settembre 2020, l’imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, chiedeva, con il consenso del P.M., di definire il procedimento a suo carico tramite patteggiamento, ma l’istanza veniva disattesa dal giudice monocratico.
Alla successiva udienza del 7 ottobre 2021, celebrata innanzi a un giudic monocratico diverso (nelle more era stata autorizzata l’astensione del precedent giudice), COGNOME, tramite il procuratore speciale, chiedeva di accedere al abbreviato, la cui trattazione aveva luogo all’udienza del 18 novembre 2021. Alla luce di tale scansione procedimentale, la doglianza difensiva, al di là di valutazione circa la sua fondatezza o meno nel merito, deve essere ritenut inammissibile in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Rv. 286332-03, Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Rv. 263747 e Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Rv. 255943), secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, è precluso il vaglio precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena, ostandovi il princ di carattere generale dell’alternatività e di non conversione dei riti speciali. Di qui l’inammissibilità della doglianza difensiva.
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GLYPH Nel caso di specie, l’entità dello scostamento (18.147 euro) tra imposta evasa soglia di punibilità non può essere ritenuta esigua e tale da giustificare un giud di particolare tenuità del fatto, non potendosi sottacere che nella vicenda rife alla massima sopra citata, l’esclusione della causa di non punibilità è s affermata con riferimento a un’evasione di imposta eccedente la soglia di legg per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all’il% dell’importo della soglia.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interes COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 19/09/2024