Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44330 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
nei confronti di COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/05/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Letta la memoria scritta del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che insistito per l’accoglimento del ricorso, in particolare riguardo alla dedotta mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo :30 giugno) ha – in parziale riforma di quella di condanna in primo grado – assolto l’imputato da un episodio di omissione di denuncia (rubricato al n. 40 del capo di imputazione), rideterminando la pena per altre quindici analoghe fattispecie in complessivi euro 570 di multa, con i doppi benefici di legge.
I Giudici di merito hanno ritenuto COGNOME NOME, maresciallo capo dei Carabinieri all’epoca in servizio presso la Stazione di IFiorano Modenese, responsabile delle contestazioni ascritte per aver omesso di registrare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria notizie di reato sub forma di denunce e querele che raccoglieva nella sua specifica qualità e che venivano rinvenute all’interno di un armadio nella sua disponibilità molti anni dopo la loro presentazione a seguito di riordino e verifica dell’ufficio (dal luglio 2014 al gennaio 2016).
Avverso la sentenza di appello l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.
3.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e artt. 25 e 27 Cost., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; in particolare, i giudici di merito, in assenza di una convincente motivazione, avrebbero affermato la penale responsabilità di COGNOME sulla base di mere deduzioni e in difetto di elementi probatori certi, idonei a integrare il necessario presupposto “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato deduce violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale si era, in via subordinata, chiesto di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sul presupposto, erroneo rispetto all’orientamento di legittimità, che la reiterazione delle condotte poste in essere, nell’ambito di reati avvinti dal vincolo della continuazione, sia di per sé indice di abitualità, la quale osta all’applicazione di tale causa.
4.11 giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, a i sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è generico, reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che, saldandosi con quella di primo grado, ha in modo convincente argomentato in ordine alla penale responsabilità dell’imputato (sia in merito alla omissione della trasmissione delle denunce – specificando adeguatamente, a fronte delle doglianze sollevate nell’appello, le ragioni per le quali le notizie di reato riguardavano ipotesi procedibili di ufficio – e delle querele; sia in merito alla non condivisibilità delle deduzioni difensive relative al non superamento dei fisiologici limiti di tempo per investire l’AG ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen.).
In merito a tale ultimo profilo, la motivazione della Corte bolognese è conforme all’orientamento di legittimità Sez. 5, n. 14465 del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249902 – 01 – secondo cui «Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 cod. pen., da quarantotto ore a “senza ritardo”, previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza)».
Quanto al “travisamento della prova” eccepito dal ricorrente, correttamente il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte – che il Collegio condivide – ha evidenziato che questo vizio «può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze cl,’ merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01)».
Nella specie, l’imputato si è limitato a negare la responsabilità in relazione alla fattispecie di cui all’art. 361, comma 2, cod. pen. con riferimento a tutte le denunce per cui era intervenuta condanna in primo grado, senza specificare in modo dettagliato in che cosa consisterebbe il “travisamento” in cui sarebbero incorsi i giudici di merito con riguardo alle prove acquisite nel corso del procedimento (giustamente sottolinea il PG che il ricorso risulta aspecificci nella parte in cui “esamina alcune contestazioni mosse, a titolo esemplificativo”).
Invero, la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso le vicende fattuali in relazione alle singole denunce, ha richiamato la motivazione resa dal Giudice di primo grado, in ordine alla affermata responsabilità dell’imputato, e ha evidenziato la rilevanza che l’uso dell’applicativo informatico riveste nella vicenda, cui il ricorrente ha fatto riferimento nel suo ricorso. Entrambi i giudici, infatti, hanno adeguatamente esplicitato, tra le ragioni a fondamento della declaratoria di colpevolezza dell’imputato, l’accertato utilizzo dei codici di accesso riferiti al COGNOME al suddetto applicativo – su cui nulla è stato contestato- indici della riferibilità delle condotte allo stesso e la pluralità di atti rispetto ai quali è s posto in essere il reato di specie, sintomo di un modus operandi caratterizzato da “serialità” – ritenuto, in modo non illogico, riconducibile proprio al COGNOME.
5. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Deduce COGNOME che il giudice dell’appello avrebbe violato il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite – secondo cui «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizion di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01).
In realtà, la Corte di appello non ha affatto affermato che la pluralità dei reati commessi dall’imputato, tra i quali è stata ravvisata la continuazione, sia in astratto incompatibile con la particolare tenuità del fatto, ma ha respinto la richiesta formulata sul punto dall’appellante evidenziando (pag. 16) che “Le modalità complessive della condotta così come pocanzi analizzate, congiuntamente alla reiterazione, ai limiti dell’abitualità, del comportamento da parte del COGNOME, che incide sul grado di colpevolezza, depongono a sfavore di un giudizio di tenuità del fatto. Siamo in presenza, invero, di un reato di pericolo che tutela l’acquisizione della notitía criminis da parte dell’Autorità Giudiziaria in modo che essa possa correttamente ed efficacemente esercitare l’azione penale. Il COGNOME, impedendo più volte che la notizia di reato venisse correttamente trattata, creava un danno di non modesta entità al buon funzionamento della
Giustizia e alla comunità. Il non esiguo disvalore penale dei fatti oggetto del presente procedimento e la reiterazione delle omissioni per un lungo lasso di tempo, dunque, ostano all’applicazione dell’art. 131 bis c.p.”. Motivazione idonea anche a dar conto della manifesta infondatezza delle argomentazioni contenute nella memoria di replica del ricorrente secondo le quali la recente modifica normativa dell’art. cit. – che prevede la valutazione della “condotta dell’imputato conseguente alla commissione dei fatti” – imporrebbe l’applic:azione al COGNOME della speciale tenuità. Invero, la reiterata condotta dell’imputato è stata, in modo certamente non illogico, giudicata dalla Corte di appello come grave e non dimostrativa di alcuna resipiscenza.
6. La inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in considerazione l’eventuale prescrizione dei reati (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, che ha statuito che «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.»); prescrizione comunque non intervenuta prima della sentenza impugnata – emessa il 17 maggio 2022 atteso che i più risalenti episodi di omissione sono stati contestati al luglio del 2014 e che la pronuncia di primo grado dà conto di sospensioni del corso della prescrizione, dovute a legittimi impedimenti del difensore dell’imputato, per un periodo complessivo di circa otto mesi.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni per ritenere il predetto esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma, giudicata congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
Il Consigliere estenspie
Il PresicIre