Particolare tenuità del fatto: non applicabile in caso di reati ripetuti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia penale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, non può essere invocata quando la condotta, sebbene composta da singoli episodi di modesta gravità, rivela nel suo complesso una significativa offensività e una pericolosità sociale del reo. Questo caso, riguardante tre episodi di evasione commessi in un breve lasso di tempo, offre un’importante lezione sulla valutazione complessiva del comportamento illecito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, veniva condannato dalla Corte d’Appello per essersi reso responsabile di tre episodi di evasione nell’arco di pochi giorni. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la contestazione dell’aggravante della recidiva, ritenuta ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti dall’imputato non fossero altro che la riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto meritevoli di accoglimento.
Particolare Tenuità del Fatto e Plurime Violazioni
Il cuore della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Cassazione ha sottolineato che, sebbene ogni singola evasione potesse apparire di lieve entità, la loro ripetizione in un arco temporale molto ristretto cambia radicalmente la prospettiva. Tre violazioni della stessa norma in pochi giorni non possono essere considerate un fatto di ‘particolare tenuità’. Al contrario, tale comportamento seriale dimostra una ‘non scarsa offensività’ e una deliberata volontà di sottrarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La pluralità delle azioni, quindi, diventa un fattore che esclude l’applicazione del beneficio.
La Conferma della Recidiva
Strettamente collegato al primo punto è il secondo motivo, relativo alla recidiva. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, osservando che la plurima violazione della legge penale è un chiaro ‘sintomo dell’accresciuta pericolosità’ del soggetto. La recidiva non è un automatismo, ma in questo contesto la sua applicazione è stata ritenuta pienamente giustificata proprio dalla ripetitività della condotta illecita, che denota una maggiore propensione a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato. Non si può analizzare ogni episodio isolatamente, ma è necessario considerare il comportamento nel suo insieme. La ripetizione ravvicinata di reati della stessa specie, anche se non gravi, costituisce un indice negativo che preclude l’accesso all’istituto della particolare tenuità del fatto. Quest’ultimo è riservato a quelle condotte che risultano essere del tutto sporadiche e marginali nell’ambito della vita del reo. Inoltre, tale comportamento seriale è stato correttamente interpretato come un indicatore di pericolosità sociale, legittimando l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva. La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto non deve limitarsi alla gravità del singolo episodio, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’agente. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa basata sull’art. 131-bis c.p. ha scarse probabilità di successo di fronte a reati ripetuti, specialmente se commessi in un breve periodo. La decisione riafferma che la finalità dell’istituto è quella di escludere la punibilità per fatti genuinamente lievi e occasionali, non per chi dimostra una persistente inclinazione a violare la legge, anche attraverso condotte singolarmente non allarmanti.
Perché è stata respinta la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata respinta perché l’imputato si era reso responsabile non di un singolo episodio, ma di tre evasioni commesse nel giro di pochi giorni. Secondo la Corte, questa ripetizione della condotta illecita dimostra una ‘non scarsa offensività’ complessiva del fatto, incompatibile con i requisiti dell’art. 131-bis del codice penale.
La commissione di più reati lievi esclude sempre l’applicazione della non punibilità?
Secondo questa ordinanza, sì. La pluralità di violazioni, specialmente se ravvicinate nel tempo, è considerata un sintomo di accresciuta pericolosità e indica una volontà criminosa che va oltre la semplice occasionalità. Questo impedisce di qualificare il comportamento complessivo come di particolare tenuità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE) nato a BORDIGHERA il 07/12/1985
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arleo Pietro
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a rilevare come il ricorrente si fosse reso responsabile di tre evasioni nel giro di pochi giorni, la non sc offensività del fatto per come desumibile dalla sua modalità di realizzazione;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello rilevato che proprio la plurima violazione costituisse sintomo dell’accresciuta pericolosità tale giustificare la contestata recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024