Particolare tenuità del fatto e condotta abituale
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto fondamentale del diritto penale moderno, volto a deflazionare il sistema giudiziario da condotte di scarso rilievo offensivo. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi legati alla condotta del reo. La Suprema Corte ha recentemente chiarito che la continuità nel commettere illeciti della stessa natura impedisce categoricamente il riconoscimento di questa causa di non punibilità, confermando la linea rigorosa adottata dai giudici di merito.
I fatti di causa
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello. La difesa sosteneva che i fatti contestati fossero di entità minima e che, pertanto, dovesse essere applicata l’esclusione della punibilità per particolare tenuità. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione nel provvedimento di secondo grado, ritenendo che non fosse stata data adeguata rilevanza alla scarsa offensività delle condotte singolarmente considerate.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze presentate erano meramente riproduttive di argomenti già ampiamente trattati e respinti in sede di appello. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la motivazione del giudice precedente risulta logica, coerente e aderente al dato normativo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si concentrano sul concetto di abitualità della condotta. L’articolo 131-bis del codice penale stabilisce che la punibilità è esclusa solo quando il comportamento non risulta abituale. Nel caso in esame, è stato accertato che il soggetto ha commesso reati della stessa indole in modo reiterato per un periodo di sei anni, dal 2014 al 2020. Questa ripetitività dimostra una propensione al crimine che contrasta insanabilmente con il requisito dell’occasionalità o della minima offensività complessiva. La Corte di Appello aveva correttamente evidenziato come la serie di illeciti precludesse ogni valutazione positiva sulla tenuità del fatto, e la Cassazione ha confermato tale impostazione, condannando inoltre il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la pretestuosità del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, emerge con chiarezza che la particolare tenuità del fatto non può essere utilizzata come scudo legale per chi delinque con sistematicità. Il beneficio è riservato a episodi isolati che non riflettono una personalità incline alla violazione delle norme. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questa pronuncia sottolinea l’importanza di valutare la storia giudiziaria complessiva dell’imputato prima di invocare istituti di favore. La reiterazione delle condotte, anche se singolarmente modeste, porta inevitabilmente al rigetto delle istanze di non punibilità e all’aggravio delle spese processuali.
Quando non si può applicare la particolare tenuità del fatto?
Il beneficio non può essere applicato quando l’imputato ha commesso reati della stessa indole in modo reiterato o abituale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è solo una ripetizione dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Quale periodo temporale è stato considerato per valutare l’abitualità?
Nel caso specifico, i giudici hanno valutato un arco temporale di sei anni, dal 2014 al 2020, per confermare la reiterazione dei reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49608 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono riprodut identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la reiterata commissione di reati della stessa indole in un arco di tempo che va dal 2014 al 2020;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.