Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2096 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2096 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 29.10.2024 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bari in data 29.4.2022 alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 22, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 e 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008;
Letta, altresì, la memoria difensiva pervenuta in data 8.10.2025;
Ritenuto, quanto al primo motivo, che la motivazione del diniego dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia adeguata, atteso che:
la Corte d’appello opera un congruo riferimento alla pluralità di reati integrati dalla condotta dell’imputato, così facendo buon governo del principio secondo cui può essere presa in considerazione la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione nella valutazione della particolare tenuità del fatto, che deve essere inserita in un contesto più articolato, onde apprezzare se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922 – 01);
b) il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ha comunque natura permanente (Sez. 1, n. 11048 del 25/2/2010, P.g. in proc. Hong, Rv. 246783 – 01) e nel caso di specie non è priva di rilievo ex art. 131-bis cod. pen. la circostanza che, a prescindere dal numero di giorni lavorativi del soggetto privo di permesso, la cessazione della permanenza si sia verificata solo in conseguenza dell’intervento esterno dell’Ispettorato del Lavoro;
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, sia manifestamente infondato, in quanto, trattandosi di reati commessi 1’11.9.2018, trova applicazione il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 – 01) secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che la
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prescrizione è rimasta sospesa alla data della sentenza di primo grado del 29.4.2022;
Ritenuto, quanto al terzo motivo relativo al diniego della sospensione condizionale, che la motivazione sia correttamente fondata sulla presunzione che l’imputato per l’avvenire non si asterrà dal commettere altri reati, ragionevolmente ricavata dalla condotta successiva a quelli per cui è intervenuta condanna, e che non vi sia contraddizione con la determinazione della pena in misura quasi corrispondente al minimo edittale, giacché questa va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la sospensione condizionale si fonda su un diverso giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura;
Ritenuto, quanto al quarto motivo relativo al trattamento sanzioNOMErio, che la pena base è stata irrogata in una misura prossima al minimo edittale, sicché l’obbligo di motivazione del giudice è da intendersi adempiuto con il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01; Sez. 1, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025