Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39638 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: 062UIB3) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per partico tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione evidenziando che il grado di purezza della sostanza stupefacente, costituita da eroina, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l’offesa arrecata al be giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la disamina della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. è stata correttamente affrontata sentenza impugnata, considerati i riferimenti alla elevata purezza della sostanza e al possibilità di conseguire un profitto non minimo da ogni singola cessione, oltre alla gravità danno criminale correlato al bene della salute pubblica;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.