Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERRARA il 13/07/1969
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME, nella misura di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione a fatture per operazioni inesistenti, commesso in data 31/12/2013 e 31/05/2014.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha insisito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non è manifestamente infondato.
Il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dall’assenza di un “comportamento positivamente valutabile a tal fine”.
Questa Corte di legittimità ha affermato che la presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, Rv. 278095 – 01; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 Rv. 270948 – 01), situazione non ricorrente nel caso concreto (l’imputato ha riportato due condanne per omesso versamento INPS e per la violazione dell’art. 186 CDS).
Allo stesso modo il generico rilievo all’assenza di comportamenti positivamente valutabili non è valida ragione per sorreggere il diniego IxtteszwzIO atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (cfr. Sez. 3 n. 35757 del 2016).
In presenza di rilevato vizio di motivazione, la sentenza va annullata. Ma g.
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ziratizt n -/a disposto senza rinvio perché è maturata la prescrizione del reato al 28/06/2024, tenuto conto del periodo di sospensione corso della prescrizione.
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
P.Q.M. GLYPH
DI Oh AL LA Fo b Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reatè estinto per prescrizione.
Così deciso 1’08/11/2024