Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiude la porta a chi ha precedenti specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9551 del 2024, torna a ribadire un principio fondamentale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha chiarito che la presenza di una precedente condanna per lo stesso reato osta all’applicazione di questo beneficio, in quanto fa venir meno il requisito dell’occasionalità della condotta. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un automobilista condannato in Corte d’Appello per una violazione del Codice della Strada, specificamente per il reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del d.lgs. 285/92. Il ricorrente, tramite i suoi legali, chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza di condanna, sostenendo che il fatto dovesse essere considerato non punibile per la sua particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.
La difesa insisteva sulla lieve entità del reato commesso, auspicando una riconsiderazione degli elementi di fatto che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a un proscioglimento. Tuttavia, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso per particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Ma il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. al caso concreto. Questo articolo consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la pronuncia della Corte d’Appello pienamente motivata, logica e immune da vizi giuridici. La motivazione si fonda su due pilastri inscindibili:
1. Le modalità della condotta: Il comportamento dell’imputato e il pericolo creato sono stati giudicati incompatibili con la nozione di ‘tenuità’.
2. Il precedente specifico: L’elemento decisivo è stato il fatto che l’imputato avesse già riportato una precedente condanna per il medesimo reato. Questo precedente, secondo la Corte, ‘esclude l’occasionalità del fatto e l’inclinazione episodica all’illecito’.
In altre parole, chi commette lo stesso reato più volte dimostra una tendenza a delinquere che contrasta con la ratio dell’art. 131 bis c.p., pensato per condotte del tutto sporadiche e marginali. Chiedere alla Cassazione di applicare il beneficio in un simile contesto equivale a sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda, compito precluso al giudice di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque. La valutazione del giudice non si limita alla gravità oggettiva del singolo episodio, ma si estende alla personalità e alla storia criminale del reo. Una precedente condanna per un reato della stessa indole rappresenta un ostacolo insormontabile, poiché dimostra che la condotta illecita non è un incidente isolato, ma una scelta comportamentale reiterata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre in modo pedissequo motivi già dedotti e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Un precedente penale per lo stesso reato impedisce sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, sulla base di questa decisione, una precedente condanna per il medesimo reato esclude l’occasionalità della condotta. Poiché l’occasionalità è un requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., la presenza di un precedente specifico ne impedisce il riconoscimento.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare gli elementi di fatto?
Significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o ricostruire diversamente i fatti come accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della deciisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recan l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 15, d.lgs. 285/92, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, che ha presentato memoria difensiva per l’odierna udie insistendo sui motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazi ordine all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del art. 131 bis cod. pen. Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in legittimità, oltre ad essere manifestamente infondato, in quanto ripropone pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma sol apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immun vizi logico-giuridici.
In particolare, la Corte territoriale evidenzia che le modalità della condo pericolo creato sono incompatibili con l’applicazione dell’art. 131 bis cod. avendo l’imputato già riportato una precedente condanna per il medesimo reato, che esclude l’occasionalità del fatto e l’inclinazione episodica all’illecito.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nu diversi parametri di ricostruzione e valutazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cass delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
DEPOSITATA