Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6778  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
TASSONE.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Ancona con sentenza del 23 novembre 2022 ha assolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. – anche – NOME COGNOME, imputata di due reati di furto consumato aggravato di generi alimentari presso esercizio commerciali, fatti commessi il 14 febbraio 2019 ed il 26 marzo 2019.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona, il quale si affida ad un solo motivo con il quale lamenta violazione di legge, poiché la commissione di reati da parte di NOME COGNOME assumerebbe la caratteristica di vera e propria condotta abituale, nell’accezione di cui all’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., come si evince dal casellario giudiziale della donna che contiene plurimi reati contro il patrimonio e anche dalla “cristallizzazione” delle precedenti condanne nella recidiva qualificata contestata alla stessa dal P.M.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 25 ottobre 2023 ha concluso in conformità al P.G. territoriale.
4.11 ricorso è manifestamente infondato.
La decisione del Tribunale, infatti, è fornita di motivazione che, seppure particolarmente stringata, appare sufficiente, non illogica e non incongrua.
Dal punto di vista della entità del danno, il Giudice ha qualificato il valore complessivo della merce sottratta come “davvero risibile” (nel capo di accusa si legge trattarsi di una confezione di carciofini sottolio, due barattoli di nutella et similia); quanto alla abitualità, il decidente ha disapplicato la stessa, spiegando di aderire alla interpretazione offerta da Sez. 4, n. 7905 del 26/02/2016, Vinci, Rv. 266065: si tratta di principio di diritto condivisibile, peraltro ribadito da Se 3, n. 35757 del 23/11/2016, COGNOME, Rv. 270948, secondo cui «Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo».
Il ricorso del P.G., a ben vedere, non si confronta puntualmente con la riferita motivazione.
Donde la statuizione in dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna alle spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.
6.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21/12/2023.