Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice, che deve considerare non solo la gravità della singola condotta, ma anche il comportamento complessivo dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti di questo beneficio, in particolare quando l’imputato ha un curriculum criminale significativo.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata per il reato di violazione di sigilli, previsto dall’art. 349 del codice penale. L’imputata aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva l’erroneità della decisione impugnata, contestando la valutazione sulla natura del reato e ritenendo che le precedenti condanne non fossero ostative alla concessione del beneficio.
La Valutazione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha invece ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse stata adeguatamente e logicamente motivata, basandosi su elementi concreti che escludevano la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.
La Gravità e la Non Occasionalità della Condotta
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione della condotta dell’imputata. La Corte d’Appello aveva sottolineato due aspetti cruciali:
1. La Gravità: La condotta non era stata considerata lieve a causa della protrazione nel tempo dell’occupazione dell’immobile a cui erano stati apposti i sigilli. La durata dell’illecito ha quindi pesato in senso negativo.
2. La Non Occasionalità: Il comportamento non poteva essere ritenuto episodico. L’imputata, infatti, era già stata condannata due volte per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), un reato che, pur diverso, manifesta una tendenza a violare il patrimonio immobiliare altrui.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rafforzato il ragionamento dei giudici di merito, evidenziando come la decisione di negare la particolare tenuità del fatto fosse ampiamente giustificata. L’elemento decisivo, oltre alla non occasionalità dimostrata dalle precedenti condanne specifiche, è stato il curriculum criminale complessivo della ricorrente. L’ordinanza menziona esplicitamente ‘numerosissimi e gravi precedenti’ a suo carico, tra cui tentato omicidio, maltrattamenti, estorsione, associazione per delinquere e rapina. Un quadro del genere delinea una personalità incompatibile con i presupposti della causa di non punibilità, che richiede un comportamento non abituale e un’offesa di minima entità. L’erronea qualificazione del reato di violazione di sigilli come ‘permanente’ da parte della Corte d’Appello è stata ritenuta irrilevante, poiché le altre motivazioni erano di per sé sufficienti a sorreggere la decisione.
Le Conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto, ma il risultato di una valutazione complessiva che tiene conto di tutti gli indicatori previsti dalla legge. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e gravi, e un curriculum criminale significativo possono legittimamente portare il giudice a escludere il beneficio, in quanto indicatori di una non occasionalità del comportamento e di una personalità non meritevole della clemenza prevista dall’istituto. La decisione sottolinea come la valutazione non debba limitarsi al singolo episodio criminoso, ma debba estendersi all’intera condotta di vita dell’imputato.
Dei precedenti penali specifici possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha confermato che precedenti condanne, specialmente per reati della stessa indole (in questo caso, due condanne per invasione di edifici), dimostrano la non occasionalità della condotta, costituendo un ostacolo decisivo all’applicazione del beneficio.
La gravità e la durata della condotta sono rilevanti per valutare la particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato la gravità della condotta anche in base alla sua protrazione nel tempo, come la prolungata occupazione di un immobile sotto sequestro.
Un curriculum criminale particolarmente grave influisce sulla decisione di concedere la particolare tenuità del fatto?
Assolutamente. La decisione evidenzia che i ‘numerosissimi e gravi precedenti’ dell’imputata (tra cui tentato omicidio, estorsione e associazione per delinquere) sono un elemento fondamentale che, insieme alla non occasionalità della condotta, giustifica pienamente il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46370 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANTO NOME IN ASPROMONTE il 07/10/1961
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOMEdichiarata responsabile del delitto di cui all’art. 349 cod. pen.), mediante il quale è stata denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. t!’ causa della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista da tale disposizi sottolineando l’erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata (posta a fondamento del diniego della applicazione della esimente) secondo cui il delitto di violazione di sigilli avrebbe natura permanente, e la non ostatività delle due precedenti condanne riportate dalla ricorrente per il delitto di cui all’art. 633 cod. pe manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una rivalutazione della gravità della condotta e della non occasionalità della stessa, che sono state giustificat adeguatamente dalla Corte d’appello, sottolineando la gravità della condotta a causa della protrazione della occupazione dell’immobile al quale erano stati apposti i sigilli (c la conseguente irrilevanza della erroneità della affermazione della natura permanente del reato), nonché la non occasionalità della condotta stessa, per essere la ricorrente stata condannata per due volte per il delitto di cui all’art. 633 cod. pen., e anch numerosissimi e gravi precedenti dell’imputata (per tentato omicidio, maltrattamenti, estorsione, associazione per delinquere e rapina).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
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