Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANTU’ il 17/02/1978
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni della Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bologna, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»).
Avverso la sentenza d’appello è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono, nella sostanza, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la contraddittorietà dell’apparato motivazionale sotteso alla ritenuta insussistenza, nella specie, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento ai precedenti penali dell’imputato, ponendoli a fondamento dell’esclusione della detta causa di non punibilità. Sarebbe peraltro contraddittoria la motivazione nella parte in cui i medesimi precedenti sarebbero stati considerati non fondanti un aumento per la recidiva da parte degli stessi giudici di merito che avrebbero anche valutato la condotta dell’imputato, in termini positivi, ai fini delle circostanze attenuanti generiche.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
I giudici d’appello, con riferimento a sentenza di primo grado non pronunciatasi a riguardo, hanno escluso l’applicabilità nel caso concreto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione fonda non sulla sussistenza di taluna delle cause ostative contemplate dall’art. 131-bis cod. pen. ma sulla condotta di vita anteatta dell’imputato, gravato da precedenti penali ancorché non della medesima indole di quello sub iudice (come emerge dalla sentenza di primo grado laddove si motiva l’esclusione dell’aumento per la recidiva).
Il profilo di cesura che deduce la violazione di legge coglie nel segno. Ferma restando l’assenza di contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude l’operatività della causa di esclusine della punibilità in oggetto nonostante il non operato aumento per la recidiva e la ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di giudizi fondanti su presupposti differenti (ex plurimis, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095 01).
A riguardo deve difatti ribadirsi che il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, peraltro diversamente da quanto avvenuto nella specie, si sia applicata una pena
superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui al
131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva e operano su un pia diverso da quelli sulla personalità del reo
(ex plurimis,
Sez. 3, n. 35757 del
23/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 2770948 – 01).
La Corte territoriale, dunque, ha fatto malgoverno del principio per cui motivazione deve sul punto tener conto dei parametri normativi previsti dall’a
131-bis cod. pen., che rinvia al solo primo comma dell’art. 133 dello ste codice, inerenti alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza, assumen
precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato, diversamente da quant avvenuto nella specie, risulti essere stato dichiarato delinquente abit
professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stess
(ex plurimis, indole
Sez. 6, n. 605 del 2020, cit.).
Nella specie non è infine ravvisabile sul punto una motivazione implicita circa le ragioni fondanti la ritenuta insussistenza della causa di esclusione
punibilità, tale da consentire una c.d. prova di resistenza della statuizio punto nonostante l’eliminazione del riferimento alla condotta di vita anteatta
struttura motivazionale della sentenza non consente difatti di poter argomenta l’esclusione della concreta sussumibilità del fatto accertato nell’as previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ciò anche in considerazione motivazione sottesa alla sentenza di primo grado e nonostante la determinazione della pena nel minimo edittale (circa il rilievo della motivazione implicita a con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ex purimis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’applicazione della causa di esclusione della punibilità di all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appel Bologna per nuovo giudizio sul punto alla stregua dei principi di cui innanzi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio a Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso l’li marzo 2025