Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – ha confermato la conda dello stesso alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione nonché euro 8 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vi di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell’istituto di cui 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; ed invero, ai fini dell’applicab della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effet riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è neces la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffi l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ucl., Rv. 274647 – 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 – 01), e nel caso di specie sono stati ritenuti determinanti i due precedenti sia pure non recenti per reati della stessa indole (furto e ricettazione) che secondo il giudice di depongono per l’abitualità; e quanto al comportamento successivo di cui vi generico cenno in ricorso nulla si evince dalla sentenza impugnata, sicché non può assumere rilievo l’intervenuta modifica dell’art. 131-bis c.p. in virtù dell’art lett. c), n. 1), d.lgs. 150/2022, che ha introdotto tra gli elementi da cons anche la condotta susseguente al reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023.