Particolare tenuità del fatto: i limiti dei precedenti penali
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale per evitare il carcere in casi di micro-criminalità, ma la sua applicazione non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il profilo criminale del reo possa bloccare l’accesso a questo beneficio.
Il caso di tentato furto aggravato
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di tentato furto aggravato. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del Codice Penale. Secondo la tesi difensiva, l’entità dell’episodio avrebbe dovuto giustificare l’esclusione della punibilità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede non solo che l’offesa sia di lieve entità, ma anche che il comportamento dell’autore non risulti abituale. Nel caso di specie, l’analisi del certificato penale dell’imputato ha rivelato una realtà incompatibile con il beneficio richiesto.
Il peso dell’abitualità nel reato
L’elemento decisivo per il rigetto è stato il numero di precedenti penali a carico del ricorrente. Con otto condanne precedenti, di cui ben cinque per reati contro il patrimonio, è stata ravvisata una chiara abitualità nelle condotte delittuose. La legge stabilisce che chi delinque con frequenza non può invocare la tenuità del singolo episodio, poiché la reiterazione dimostra una pericolosità sociale che il legislatore intende sanzionare.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta interpretazione dell’art. 131-bis c.p., il quale preclude l’esclusione della punibilità quando l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole. La Corte territoriale aveva già correttamente rilevato che la serialità dei reati contro il patrimonio commessi dall’imputato costituiva un ostacolo insuperabile, rendendo irrilevante ogni altra valutazione sulla gravità specifica del singolo tentativo di furto.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono un principio di rigore: la particolare tenuità del fatto non può diventare un salvacondotto per chi vive abitualmente nell’illegalità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare sempre il casellario giudiziale prima di impostare una strategia difensiva basata sulla tenuità dell’offesa.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il reato è considerato abituale, ovvero quando l’autore ha precedenti penali specifici o numerosi che dimostrano una tendenza a delinquere.
Quanti precedenti penali impediscono il beneficio dell’art. 131-bis c.p.?
Non esiste un numero fisso, ma la presenza di più condanne per reati della stessa indole, come nel caso di cinque furti, configura l’abitualità ostativa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna, il pagamento delle spese del giudizio e solitamente una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41213 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
6F
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità – al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall’art. 131-bis cod.pen. – di dichiarare il f non punibile in forza di detta norma in ragione dell’abitualità delle condotte delittuose dell’imputato che aveva otto precedenti a carico, dei quali cinque per reati contro il patrimonio (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023