Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42157 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42157 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo Di pl(f-02.,AA’C 4/ )4141 ( 42,1 ir IL i?
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Palermo del 15 settembre 2022, che ha confermato la sentenza re dal Tribunale di Palermo il 10 giugno 2021 all’esito di giudizio abbreviato, c quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 14 ottobre 2017 in Monre riuniti dal vincolo della continuazione:
possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi 707 cod. pen., perché quale soggetto condannato per delitti determinati motivi di lucro, era stato colto in possesso di un cacciavite con manico ner punte intercambiabili della lunghezza di 22 cm, strumento atto ad aprir forzare serrature, senza alcuna giustificazione;
porto di armi o di oggetti atti a offendere, ai sensi dell’art. 4, comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, ave portato fuori dalla propria abitazione il cacciavite di cui al capo 1.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e v motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avreb omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, nonostante fosse emers il porto in luogo pubblico di un cacciavite di 22 cm e di un infisso divelto luogo abbandonato non erano elementi idonei a ingenerare allarme sociale anche considerando il proscioglimento di COGNOME nel diverso procedimento avent a oggetto il reato di furto.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 133 cod. pen., e vizio di motiv della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alc motivazione valida in ordine alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede legittimità.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hann chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della p per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., i
sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’a primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolez da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessa una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie conc quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del f non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commess giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l’art. 131-b pen., dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportament tenuto dall’imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’ent contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pen
Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazion principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della con rappresentate dal fatto che l’imputato era stato rinvenuto mentre traspor per la pubblica via degli infissi già asportati da un edificio, non permettev qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offesa del bene giu tutelato dalla norma penale violata. L’imputato, inoltre, presentava prece penali specifici, posto che lo stesso aveva già subito una condanna per NOME oltre che per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla gradazione della pena, giova premettere che, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggra ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la e così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della p la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illo (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugn nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver evidenziato le mo esecutive della condotta e aver rilevato i precedenti penali dell’imputa ritenuto congrua la pena stabilita dal giudice di primo grado.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento i favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 23/06/2023