Particolare tenuità del fatto e precedenti penali
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità quando l’offesa è di scarsa entità e il comportamento non è abituale. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità pone limiti rigorosi, specialmente in presenza di una storia criminale pregressa. La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come la serialità dei reati influenzi l’applicabilità di questo beneficio legale.
I fatti e il contesto giuridico
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il delitto di rissa aggravata. L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione della Corte di Appello, la quale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità. La difesa sosteneva che i precedenti penali a carico del soggetto fossero di modesta entità e che, pertanto, non dovessero precludere il riconoscimento della tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la modestia dei precedenti avrebbe dovuto permettere una valutazione più favorevole della sua condotta complessiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza impugnata. I giudici hanno stabilito che la valutazione operata nei gradi di merito era corretta e priva di vizi logici. La presenza di una sequenza di precedenti penali è stata ritenuta indicativa di una serialità che impedisce per legge l’accesso al beneficio. Inoltre, la condotta specifica legata alla rissa è stata descritta come riprovevole nelle sue modalità, aggiungendo un ulteriore ostacolo al riconoscimento della particolare tenuità.
Particolare tenuità del fatto e criteri di esclusione
L’applicazione dell’articolo 131 bis richiede la coesistenza di due requisiti fondamentali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La legge specifica chiaramente che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole. In questo contesto, anche precedenti penali considerati lievi possono sommarsi per formare un quadro di abitualità ostativa. La Cassazione ribadisce che non è la gravità del singolo precedente a contare, ma la frequenza e la ripetizione delle condotte illecite nel tempo.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando innanzitutto la genericità dei motivi di ricorso presentati. Il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente l’argomentazione dei giudici di merito riguardo alla sequenza dei precedenti penali, che delineavano un profilo di abitualità nel reato. La sentenza impugnata aveva già chiarito che la serialità non è esclusa dalla presunta modestia dei reati passati, richiamando orientamenti consolidati delle Sezioni Unite. Inoltre, le modalità della condotta nel reato di rissa sono state giudicate intrinsecamente riprovevoli, rendendo impossibile considerare l’offesa come di particolare tenuità. La mancanza di un confronto critico con queste motivazioni ha reso il ricorso manifestamente infondato, portando alla condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come una sorta di sanatoria automatica per reati minori o per soggetti con pendenze giudiziarie ripetute. La storia giudiziaria del soggetto gioca un ruolo determinante: la presenza di precedenti penali seriali costituisce un blocco insuperabile per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Per i cittadini e i professionisti, questo significa che la strategia difensiva deve concentrarsi non solo sull’episodio specifico, ma anche sulla contestualizzazione dell’intera condotta di vita del reo. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende sottolinea ulteriormente la necessità di presentare ricorsi fondati su basi giuridiche solide e specifiche, evitando censure generiche già vagliate nei gradi precedenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il comportamento del reo è abituale o quando le modalità dell’azione sono particolarmente gravi o riprovevoli.
Cosa si intende per abitualità nel reato?
Si riferisce alla commissione di più reati della stessa indole che dimostrano una tendenza del soggetto a ripetere condotte illecite.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41163 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di rissa;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché nulla ha opposto in ordine alla rilevata sequenza di precedenti penali, indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita modestia dei precedenti (in tal senso Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), ed è costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all’esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod. pen. e in relazione alle descritte, riprovevoli modalità della condotta, che il ricorso non ha sottoposto a confronto critico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
I Presiden
Il consigliere estensore