Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49068 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49068 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Palermo confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo in data 11/11/2020, con la quale NOME COGNOME veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli art. 707 cod. pen., e 4 comma 2 legge 110 del 1975.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, censurando l’erronea qualificazione giuridica dei fatti ai sensi degli artt. 707 cod. pen., e 4 comma 2 legge 110 del 1975; violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; il mancato contenimento della pena nel minimo editale e la mancata concessione dei benefici di legge.
Il ricorso è inammissibile,
3.1. il primo motivo con il quale il ricorrente si duole della errata qualificazione giuridica dei fatti è generico essendosi il ricorrente limitato ad evocare il denunciato vizio, senza ulteriormente argomentare.
3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della gravità della condotta tenuta dall’imputato, e della personalità del COGNOME gravato da plurimi e recenti pregiudizi per reati contro il patrimonio, destinatario di avviso orale del Questore e sottoposto a misura non detentiva per altro procedimento all’epoca dei fatti; la sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
3.3. È inammissibile, perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione dell’impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e dei precedenti penali e giudiziari – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. – nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
3.4. Del tutto generica, e pertanto inammissibile, è infine la doglianza inerente la mancata concessione dei benefici di legge.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023