Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 29/11/1958
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3000,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 30 giugno 2022 in ordine ai reati di cui all’art. 7, co. 2 15-bis, C.d.S. e 10, co. 2, L. 48/17.
Il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudi sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato la scelta di escludere il beneficio, reputando decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività dell condotta, la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato, i quali permettono di qualificare tale condotta come abituale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca i frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, né è obbligatorio che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevant rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame sulla congruità della pena considerando la negativa personalità del reo, gravato da plurimi precedenti penali.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.