Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48848 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma, di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’ar cod. pen.
Ricorre COGNOME per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia e deduce, quale unico motivo, il vizio della motivazione in merito all’errone mancata applicazione della causa di non punibilità prevista ciall’art.131-bis co pen., richiesta con i motivi di appello e respinta sulla esclusiva base precedenti penali dei quali la Corte territoriale non ha, tuttavia, indicato numero, né l’epoca e, tanto meno, l’indole.
A tal fine rileva di essere stato condannato esclusivamente per reati contro patrimonio, commessi negli anni 2012 e 2013, che in seguito non ha più riportato condanne e che, pertanto, il comportamento per cui è condanna non può in alcun modo ritenersi abituale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritt depositata in data 22 giugno 2023, ha concluso chiedendo d’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato più volte che il giudizio sulla particolare tenuit del fatto può essere anche implicito nella motivazione con cui il giudic dell’appello ha operato le valutazioni di cui all’art. 133 cod. pen. al fine di giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado attraverso il riferimento agli indici di gravità della condotta o del grad colpevolezza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard, Rv. 283420). È, tuttavia, necessario che COGNOMEa motivazione della sentenza si possano ricavar le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a giustif l’irrogazione di una pena nel minimo edittale ed a supportare, nel contempo, un giudizio di esclusione della tenuità del fatto.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha riconosciuto all’imputato l circostanze attenuanti generiche, ha applicato la pena nel minimo edittale e, co riguardo alla valutazione degli indici di gravità del fatto e del grad
colpevolezza, ha svolto soltanto un generico e astratto richiamo al breve lass temporale tra l’espulsione e il reingresso.
Si tratta di valutazioni non consentono di comprendere le ragioni per le qual non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per escludere la punibilit fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Nella motivazione del giudice dell’appello risulta, invero, carente ogn indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del 1Fatto e del grad colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini del valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei parame normativi previsti COGNOME‘art. 131-bis cod. pen., che sono di nat prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente COGNOMEa presenza dei precedent penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).
I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa sol ove ricorrano le altre condizioni previste COGNOME‘art. 131-bis, comma 3, cod. pe ovvero nel caso in cui l’imputato risulti essere stato dichiarato delinque abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095), a tale ultimo proposito, dovendosi avere altresì riguardo al principio fissato Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591, secondo cui «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità fatto, prevista COGNOME‘art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richie valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comrria, cod. pen., de modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo».
Tanto premesso, la sentenza impugnata non risulta aver fatto buon governo di questi principi, essendosi limitata a fare riferimento genericamente ai pluri precedenti penali che sarebbero indicativi di non abitualità della condot criminosa, sillogismo avente natura del tutto congetturale, in quanto non è stat spiegata la loro presunta comunanza di indole con quello per cui si procede.
Il ricorrente, dal canto suo, non si è limitato a contestare la valutazione Giudice di, merito, bensì ha specificamente sottolineato l’assoluta mancanza d connotati ostativi alla valutazione di particolare tenuità del Fatto, di abitu della condotta criminosa e di dati oggettivi sintomatici di pericolosità.
3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio pe nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profil di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull’esistenza di event
o
elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l’abitualità del comportamen dell’imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prev COGNOME‘art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad a sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 12 luglio 2023
GLYPH