Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48789 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena do mesi quattro e giorni 13 di reclusione ed euro 133,33 di multa ( riconosciute le generiche e l’attenuante di cui all’Oart. 62 n.4 cod.pen) del Tribunale di Bologna del 1.12.21, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME NOME per il delitto di tentato furto di merce dagli scaffali del negozio RAGIONE_SOCIALE, per complessivi euro 97,75′ che occultava all’interno delle tasche dei pantaloni e oltrepassava le casse senza effettuare il pagamento, non riuscendo nell’intento per l’intervento del personale dipendente che assisteva alla vicenda tanto che l’imputato consegnava spontaneamente la merce asportata non danneggiata e rivendibile ( 4 confezioni di auricolari marca Line)
Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso, di seguito sinteticamente illustrati.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; deduce che la motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto carente in quanto non tiene conto del comportamento preprocessuale di concreto ravvedimento e della scarsa propensione a delinquere; avendo ritenuto invece la condotta abituale senza tener conto delle particolari condizioni sociali e familiari.
Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il motivo riguardante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico.
La Corte territoriale ha GLYPH argomentato sul punto; ha tenuto conto delle modalità del fatto dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona oltre che dei reati commessi successivamente ai fatti per cui è processo che evidenziano un specifica ed elevata pericolosità e ha rimarcato anche la non rilevanza della restituzione degli oggetti sottratti integri e funzionanti. Ha valorizzato l’argomento che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice è comunque mite avendo ritenuto sia le attenuanti generiche che la circostanza di cui all’art. 62 n.4. La motivazione della Corte distrettuale è aderente ai principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 13681 del 2016, Rv. 266590 – 01 (Cfr. anche Sez. 4 n. 58261 del 29/11/2018
Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274910 – 01 e tiene conto della applicabilità della disciplina sopravvenuta, in relazione all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. anche per la condotta successiva al reato serbata dall’imputato. Sez. 1 n. 30515 del 02/05/2023 Ud. (dep. 13/07/2023) Rv. 284975 – 01.
È chiaro che l’art. 131 bis cod. peri. intende per l’appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, all’entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fat concretamente realizzati dall’agente. Viene in considerazione, quindi, la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza.
5.Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito, connesso all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ha consentito alla Corte territoriale di considerare e motivare che il fatto illecito, concretamente posto in essere inquadrato nel sistema di vita dell’imputato che ha contribuito ad alimentare un contesto significativamente pericoloso con riguardo ai beni giuridici che la fattispecie tipica intende tutelare anche in considerazione ai comportamenti delittuosi commessi dopo il fatto per cui si procede.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.11.2023