Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7579 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2244/2026
NOME COGNOME COGNOME
Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 030oph2) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIUDICE DI PACE di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Ancona con sentenza del 9 settembre 2025 condannava NOME alla pena di 10.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato eccependo violazione dell’art. 34 d.lgs 274/2000 e vizio di motivazione per omissione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato Ł causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perchØ in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999).
Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di declaratoria della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 in ragione della presenza di due precedenti penali specifici e del fatto che la condotta non possa ritenersi nØ di scarsa offensività, nØ di particolare tenuità.
Con tale argomentazione il ricorrente non si misura, citando massime che riguardano precedenti assi lontani nel tempo, che non si adattano alla specificità del caso, in cui i precedenti sono, al contrario, assai prossimi.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME