Particolare tenuità del fatto: perché i precedenti penali contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della particolare tenuità del fatto, un istituto giuridico che consente di non punire l’autore di un reato quando il danno o il pericolo causato sono minimi. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per porto abusivo di un coltello, il quale sosteneva che la sua condotta dovesse rientrare in questa causa di non punibilità. La decisione dei giudici supremi chiarisce come la valutazione non possa prescindere dalla gravità oggettiva del contesto e, soprattutto, dalla ‘storia’ criminale del soggetto.
I Fatti del Caso: un Coltello nello Zaino durante un Litigio
La vicenda ha origine da un controllo delle forze dell’ordine durante un acceso alterco tra due persone in una via pubblica. Uno dei due contendenti è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 cm (con lama da 6 cm), custodito all’interno del proprio zaino. A seguito di ciò, l’uomo è stato processato e condannato sia in primo grado che in appello alla pena di quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda per il reato di porto abusivo di armi.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, chiedendo l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che i giudici di merito non avessero motivato a sufficienza il diniego di tale beneficio.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello di Milano. I giudici hanno ritenuto che la richiesta dell’imputato fosse, in realtà, un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La motivazione della corte territoriale è stata giudicata logica, coerente e fondata sulle risultanze processuali.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è stata Esclusa
L’ordinanza chiarisce in modo netto perché, nel caso specifico, non potesse trovare applicazione l’istituto della non punibilità. La valutazione del giudice si è basata su due pilastri fondamentali.
La Gravità Oggettiva della Condotta
Il primo elemento considerato è il contesto in cui il reato è stato commesso. Non si trattava di un semplice possesso in un luogo isolato. L’imputato portava con sé un coltello a serramanico in un luogo pubblico, nel bel mezzo di un litigio molto vivace. Secondo la Corte, questa circostanza aumenta la gravità del fatto, poiché la disponibilità dell’arma avrebbe potuto facilmente trasformare un alterco verbale in un’aggressione fisica, se non fosse stato per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno sedato gli animi.
Il Peso dei Precedenti Penali nella valutazione della Particolare Tenuità del Fatto
L’elemento decisivo, tuttavia, è rappresentato dai precedenti penali dell’imputato. L’uomo non era incensurato, ma vantava un curriculum criminale di tutto rispetto, con condanne per rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Cassazione ha sottolineato come tali precedenti indichino una spiccata tendenza a delinquere e una personalità non compatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Questo beneficio, infatti, non è destinato a chi manifesta un’abitualità nel commettere reati, specialmente se di una certa gravità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessa che non si limita alla sola entità del danno o del pericolo del singolo episodio. Il giudice deve considerare la condotta nel suo insieme, includendo il contesto e, in maniera determinante, la personalità dell’autore, desunta anche dai suoi precedenti penali. La presenza di un ‘pedigree’ criminale significativo, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio, costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento della non punibilità per tenuità, anche quando il reato in sé potrebbe apparire di modesta entità.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per il reato di porto abusivo di armi?
In astratto è possibile, ma la sua applicazione è soggetta a una valutazione rigorosa da parte del giudice, che deve considerare tutte le circostanze del caso concreto, come il luogo, la situazione e le caratteristiche dell’arma.
I precedenti penali di un imputato possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì. Come chiarito dalla sentenza, precedenti penali significativi, in particolare per reati gravi come rapina, furto e lesioni, sono considerati un indicatore di pericolosità sociale e di una tendenza a delinquere che è incompatibile con i presupposti della particolare tenuità del fatto.
Quali elementi valuta il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto in un caso di porto d’armi?
Il giudice valuta sia elementi oggettivi che soggettivi. Nel caso di specie, gli elementi oggettivi di gravità erano il porto di un coltello a serramanico in un luogo pubblico durante un alterco acceso. L’elemento soggettivo decisivo è stato il curriculum criminale dell’imputato, che indicava una personalità non meritevole del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 euro di ammenda, per i reati di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Varese il 17/02/2020;
Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata in realtà evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l’imputato deteneva il coltello a serramanico di 15 cm con 6 cm di lama portandolo con sé nello zaino in un luogo dove un alterco assai vivace con un connazionale non era degenerato per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che avevano diviso i contendenti; a tali elementi oggettivi di gravità si aggiungevano i precedenti penali dell’imputato per rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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