Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME01L8AFB) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 30/09/2020, che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 13, comma 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l’effetto, ritenuta la recidiva specifica contestata, aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e con nuova espulsione dal territorio nazionale, da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera;
Rilevato che ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando omessa motivazione, quanto all’invocato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché dolendosi della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che le doglianze non possano superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.
Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolar tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l’istituto de quo, considerando la presenza di diversi pregiudizi penali.
Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla formulazione di una positiva prognosi di vita e, consequenzialmente, all’ottenimento di benefici;
Ritenuto, in definitiva, che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili d incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.