Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Bloccano il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema giudiziario e garantire il principio di proporzionalità della pena. Tuttavia, il suo accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di precedenti penali, soprattutto se recenti, possa costituire un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 del codice penale. La difesa del ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta contestata rientrasse nei parametri di minima offensività previsti dalla norma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno pienamente condiviso la valutazione già espressa dai giudici di merito, confermando che, nel caso specifico, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali sulla Valutazione
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione dei requisiti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato che la valutazione non deve limitarsi alla sola entità del danno o del pericolo cagionato dal singolo reato, ma deve estendersi a un giudizio complessivo sulla condotta dell’imputato.
Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato come la biografia penale del ricorrente fosse un elemento decisivo e ostativo. L’imputato, infatti, vantava plurime condanne per fatti commessi anche pochi giorni prima del reato di evasione per cui si procedeva. Questa circostanza, secondo la Corte, impedisce di formulare un giudizio di “minore offensività” del fatto. La serialità o la prossimità temporale di altre condotte illecite è sintomatica di una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio del beneficio, il quale è pensato per episodi criminosi del tutto sporadici e marginali nella vita di un individuo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico applicabile a tutti i reati di modesta gravità. La valutazione del giudice deve essere globale e tenere conto di tutti gli indicatori previsti dalla legge, inclusa la condotta non abituale del reo. La presenza di precedenti penali, e in particolare di condanne recenti, assume un valore sintomatico negativo che, come in questo caso, può precludere l’accesso al beneficio, anche quando il singolo episodio delittuoso potrebbe, di per sé, apparire di lieve entità. Questa decisione serve da monito: la non punibilità è riservata a chi commette un’infrazione isolata e non a chi dimostra una persistente inclinazione a violare la legge penale.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
No, secondo l’ordinanza, la presenza di plurime condanne precedenti, specialmente se per fatti recenti, è considerata un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in quanto impedisce di formulare un giudizio di minore offensività del fatto.
Quale reato era al centro del ricorso?
Il ricorso riguardava una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione e con quali conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in se legittimità perché manifestamente infondati. Invero, la mancata applicazione del causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi a formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne p fatti commessi anche pochi giorni prima del reato per cui si procede);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualr e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere relatore
Il Presi ente