Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15686 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in TUNISIA il 07/11/1990
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 ottobre 2022 il Tribunale di Pavia ha condannato NOME COGNOME alla pena di 4 mesi di arresto per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, per il porto fuori della propria abitazione di un coltello da macellaio di 45 cm, una forbice da elettricista di 7 cm ed un kubotan (oggetto in ferro con due stiletti a punta), fatto commesso il 21 agosto 2019.
Con sentenza del 16 aprile 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. perchØ il fatto non era da ritenere grave atteso che l’imputato Ł stato fermato in luogo isolato, non ha opposto resistenza al controllo, ha precedenti penali ma per reati di tipologia diversa da quello contestato.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perchŁ la sentenza impugnata non ha risposto al secondo motivo di appello in cui si censurava la mancata applicazione dell’attenuante di cui al comma 3 dell’art. 4 citato.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed eccepito l’intervento della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, in cui il ricorrente censura la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., Ł infondato.
Il ricorso deduce che il fatto non era da ritenere grave perchØ nella sostanza privo di reale pericolosità per l’incolumità pubblica, atteso che l’imputato Ł stato fermato in luogo isolato e non ha opposto resistenza al controllo, ha precedenti penali ma per altra tipologia di reati.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 0 8 / 0 1 / 2 0 1 9 , Del l e Cave, Rv. 2 7 6 9 1 6 , n o n c h Ø , i n moti v a z i o n e , Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità perchØ il porto contestato all’imputato ha avuto ad oggetto ben tre oggetti atti ad offendere, e per di piø uno dei tre era un coltello da macellaio caratterizzato in sØ da spiccata potenzialità offensiva.
Il ricorso non prende posizione su questo percorso logico della sentenza impugnata e si limita a contrapporne uno alternativo, in cui evidenzia altre caratteristiche del fatto che, a giudizio del ricorrente, renderebbero piø tenue l’offesa arrecata dal comportamento contestato all’interesse tutelato dal diritto.
Ma costituisce espressione di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, Sentenza n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025, in motivazione; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), come ha fatto nel caso in esame la sentenza impugnata mediante il riferimento alle caratteristiche della condotta (il porto di tre oggetti atti ad offendere) e le caratteristiche dell’oggetto materiale della stessa (la tipologia delle armi portate).
Il ricorso non prende posizione sulla significatività, nel complessivo giudizio sull’offesa, di tali caratteristiche del fatto contestato, e per questo incorre nella causa di inammissibilità del motivo sopra indicata.
Il secondo motivo, dedicato all’attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, Ł infondato.
Il ricorso deduce che la sentenza di secondo grado non ha risposto al motivo di appello sulla mancata applicazione dell’attenuante in parola.
L’argomento Ł infondato. E’ vero, infatti, che il motivo era stato proposto in appello e che non c’Ł una parte della motivazione della sentenza impugnata che risponda specificamente a tale motivo, ma le considerazioni espresse dalla sentenza impugnata che, nell’affrontare la questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha giudicato
esplicitamente ‘indice di un elevato grado di compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma, ossia l’ordine pubblico’ il comportamento tenuto dall’imputato, contengono anche la risposta al motivo di appello indicato.
Se un fatto in sentenza viene ritenuto esplicitamente grave (‘elevato grado di compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma’), e vengono spiegate in motivazione le ragioni da cui desumere tale giudizio di gravità – ovvero le già citate caratteristiche della condotta e dell’oggetto materiale della stessa – esso implicitamente viene ritenuto non ‘di lieve entità’, nel significato di cui al terzo comma dell’art. 4.
La risposta ad un motivo di impugnazione non deve, infatti, essere cercata necessariamente in una parte della sentenza dedicata specificamente a tale motivo, ma può essere rinvenuta anche nel complesso della motivazione, non essendo necessario ripetere in motivazione uno stesso concetto piø volte quando lo stesso Ł stato già utilizzato come argomento per rispondere ad un altro precedente motivo di impugnazione.
Infatti, in sede di legittimità non Ł censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr., Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01, Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258679-01).
Il ricorso Ł, pertanto, nel complesso infondato.
La circostanza che sia stato incardinato correttamente il rapporto processuale in sede di legittimità non comporta che il reato debba essere ritenuto prescritto, come sostiene, invece, il difensore del ricorrente nella nota di conclusioni scritte.
Il reato per cui l’imputato Ł stato condannato Ł, infatti, una contravvenzione, che si prescrive ex art. 157, comma 1, cod. pen., in quattro anni, che, per effetto dell’intervento degli atti interruttivi della prescrizione indicati nell’art. 160 cod. pen., diventano cinque anni, ai sensi dell’art. 161, comma 2, stesso codice.
Nel caso in esame, in cui il reato Ł stato commesso il 21 agosto 2019, ad esso sono applicabili anche le due cause di sospensione della prescrizione che erano previste dall’art. 159, comma 2, nn. 1 e 2, cod. pen. nel testo vigente alla data in cui Ł stato commesso il fatto.
L’applicabilità ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 delle cause di sospensione della prescrizione previste dai n. 1 e 2 del secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103, Ł stata, infatti, ritenuta dal giudice di legittimità nella sua massima composizione nella pronuncia v. Sez. U, 12/12/2024 (informazione provvisoria).
Per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 159, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen., la prescrizione Ł rimasta sospesa anche tra l’11 gennaio 2023 ed il 16 aprile 2024 e tra il 16 giugno 2024 ed il 28 marzo 2025.
Ne consegue che, alla data in cui viene deciso questo giudizio, il termine di prescrizione non Ł, in realtà, interamente decorso.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME