Particolare tenuità del fatto: quando il porto di coltello non è lieve
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta un pilastro fondamentale del diritto penale contemporaneo, agendo come filtro per condotte che, pur essendo formalmente reati, non meritano una sanzione per la loro scarsa offensività. Tuttavia, l’applicazione di questo beneficio non è automatica e richiede un’analisi rigorosa del contesto e della personalità del reo.
Il caso del porto d’armi in luogo pubblico
Un cittadino è stato condannato per aver portato con sé un coltello in un luogo pubblico, specificamente nelle immediate vicinanze di un ufficio postale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nell’alveo della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. e che dovesse essere concessa la sospensione condizionale della pena.
La Suprema Corte ha però confermato l’orientamento dei giudici di merito, sottolineando come il luogo del ritrovamento e il profilo dell’imputato rendano l’azione tutt’altro che inoffensiva. La presenza di un’arma bianca in un luogo sensibile come un ufficio postale configura un rischio concreto che esclude la possibilità di considerare il fatto come di lieve entità.
La valutazione della pericolosità sociale
Un elemento determinante nella decisione è stata la storia giudiziaria del ricorrente. Il soggetto presentava infatti precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Questa condizione di recidiva e la natura dei reati passati hanno alimentato il giudizio di particolare allarme sociale, rendendo incompatibile la condotta con i benefici richiesti.
Inoltre, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la legge pone limiti chiari. Avendo l’imputato già beneficiato di tale istituto per due volte in passato, la normativa impedisce un’ulteriore concessione, confermando la necessità di espiazione della sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. I giudici hanno evidenziato che la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Nel caso di specie, il porto di un coltello in prossimità di uffici pubblici da parte di un soggetto con precedenti specifici denota una pericolosità che supera la soglia della scarsa offensività. La Corte ha inoltre ribadito che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di questioni già correttamente risolte nei gradi precedenti, rendendo il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza ribadiscono un principio di rigore: la particolare tenuità del fatto non può diventare una scappatoia per chi dimostra una propensione alla reiterazione del reato o agisce in contesti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una difesa tecnica che valuti realisticamente i precedenti penali e le circostanze di tempo e di luogo del reato commesso.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto per il porto di un coltello?
Viene negata se il contesto, come la vicinanza a uffici pubblici, e i precedenti penali del soggetto indicano una pericolosità sociale non compatibile con la scarsa offensività della condotta.
Quante volte si può richiedere la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso di regola per un massimo di due volte, a condizione che la pena complessiva non superi i limiti edittali previsti.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma della sentenza impugnata, il pagamento delle spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6049 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6049 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che i motivi del ricorso di NOME COGNOME – con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 163 stesso codice – sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Invero, detta sentenza rileva che: – non ricorre nel caso di specie la fattispecie di particolare tenuità del fatto, difettando la scarsa offensività della condotta, consistita nel portare in un luogo pubblico e segnatamente in prossimità di un ufficio postale un coltello da parte di un soggetto, COGNOME, che presentava una personalità di particolare allarme sociale, avendo riportato più condanne per reati contro il patrimonio nonché contro la persona; – l’imputato non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui risulta avere già beneficiato per due volte, come da certificato penale.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.