Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6985 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6985 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso (nel quale è stato convertito il proposto appello);
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per av portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza d 24 cm., a serramanico, custodito nel vano portaoggetti del bracciolo anteriore guidatore della sua autovettura;
che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, NOME si duole delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito in ordine alla giustificazione del po da lui offerta nell’occasione che, tuttavia, è stata ritenuta non credibile in ra delle espletate mansioni lavorative di autotrasportatore, che non comportano l’utilizzo di uno strumento del tipo di quello rinvenuto, custodito, per di all’interno dell’autovettura privata dell’imputato;
che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 13 cod. pen., che il Tribunale ha negato in considerazione del concreto coefficiente d offensività della condotta, avente ad oggetto un bene che non si presta ad esser utilizzato nelle più frequenti attività quotidiane, sì da accreditare la ricostru che ne ricollega il porto a finalità di offesa o minaccia;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, atti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta generi che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’istit evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenz di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coer continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare te del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richies tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concre compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto o motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pu non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter
che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.