Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di SCIACCA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo O DI( 1-11 2 n 4/1 2 GLYPH /N 24 fril” 1 3,51 3)1 r
udito il difensore Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del 16 novembre 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 75,0 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, sua forma di lieve entità, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, legge 18 a 1975, n. 110, perché in data 1 giugno 2019 in Sciacca aveva portato fuori del propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 1 cm (con lama di 7 cm), strumento da punta e da taglio atto a offendere, il porto, per le condizioni di spazio e di tempo (l’orario del controllo, il luogo si trovava l’imputato, l’abbigliamento indossato, il posto in cui il colte celato), era del tutto ingiustificato.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la causa di non punibilità la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motiva e pur ricorrendone, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dal leg (considerando anche le modeste dimensioni dell’oggetto sequestrato).
In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito avr omesso di considerare che il coltellino era stato posseduto dall’imputato al fine di utilizzarlo per la sostanza stupefacente (sequestrata contestualment coltello) e non per altri scopi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della pun per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ar primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezz da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessar una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concr quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha omesso di esprimersi in ordine a richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenui fatto, anche se la difesa aveva espressamente evidenziato che il c t
sequestrato era stato utilizzato solo per fare uso della sostanza stupefacent gli operanti avevano rinvenuto durante la perquisizione.
2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnat limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona fisica, che dovrà te conto del principio di diritto secondo il quale, nel caso di annullamento con ri da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussist dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della partic tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l’estinzione del r intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza d annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 267590).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al rigu Tribunale di Sciacca, in diversa persona fisica.
Così deciso il 07/05/2024