Particolare tenuità del fatto: quando il porto di un coltello non è reato lieve
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale, specialmente in relazione a reati contravvenzionali come il porto di oggetti atti ad offendere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3542/2024) offre un importante chiarimento su come i giudici debbano valutare l’offensività del gesto, anche quando viene riconosciuta un’attenuante.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una donna contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il porto di un coltello. La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato non punibile per la particolare tenuità del fatto, data la minima offensività della condotta. Il ricorso mirava a ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che consente di escludere la punibilità per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che il percorso motivazionale seguito fosse immune da vizi logici e in linea con i principi giurisprudenziali consolidati in materia. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è autonoma
Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra la circostanza attenuante della “lieve entità” e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale aveva infatti riconosciuto all’imputata l’attenuante prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975, specifica per il porto di oggetti atti ad offendere di lieve entità.
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che questa attenuante non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio autonomo e più complesso, che richiede al giudice di considerare tutti gli aspetti della condotta, e in particolare il grado di offensività.
Nel caso specifico, i giudici hanno correttamente ritenuto che la lunghezza e la potenzialità offensiva del coltello fossero elementi sufficienti per considerare il fatto non “particolarmente tenue”. In altre parole, anche un’arma per cui si riconosce una “lieve entità” ai fini dell’attenuante, può comunque avere un livello di pericolosità tale da superare la soglia della non punibilità. La scelta di non applicare il beneficio è stata quindi considerata giustificata e logica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è discrezionale e deve basarsi su un’analisi complessiva e concreta del fatto. Non esistono automatismi. Il riconoscimento di una specifica attenuante, come quella della lieve entità nel porto d’armi, è solo uno degli elementi che il giudice può considerare, ma non è vincolante.
Per gli operatori del diritto e i cittadini, ciò significa che in caso di porto di un coltello o altro oggetto atto ad offendere, la possibilità di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto dipenderà sempre dalle caratteristiche specifiche dell’oggetto e dalle circostanze del suo porto. La potenziale pericolosità dell’arma rimane il criterio decisivo per escludere che il fatto possa essere considerato un’offesa minima.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si viene trovati in possesso di un coltello?
Non automaticamente. La decisione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le caratteristiche concrete dell’oggetto, come la lunghezza e la sua potenzialità offensiva, per stabilire se l’offesa sia effettivamente di minima entità.
Se viene riconosciuta l’attenuante della lieve entità per il porto di oggetti atti ad offendere, si ha automaticamente diritto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. L’ordinanza chiarisce che il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità non obbliga il giudice ad applicare anche la causa di non punibilità. Le due valutazioni sono distinte e autonome: la prima attenua la pena, la seconda la esclude del tutto sulla base di un giudizio più ampio sull’offensività.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non procede all’esame del merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come nel caso di specie, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3542 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME SELENE NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.
Rilevato che l’unico motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen, posto da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza.
Il Tribunale, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicit e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l’invocato beneficio il di offensività del fatto – apprezzato come non particolarmente tenue, in relazio alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello – anche se idoneo riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il p di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma 3, della legge 18 aprile n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 271262 – 01).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
ammende. Così deciso, in Roma GLYPH ze2023. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell