Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Porto di Coltello Non è un Fatto Lieve
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giuridici, specialmente in relazione a reati contravvenzionali come il porto abusivo di armi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, chiarendo che la valutazione non può essere astratta, ma deve ancorarsi solidamente alle circostanze concrete del caso. Vediamo come il contesto e le modalità dell’azione possano rendere un fatto, apparentemente minore, meritevole di sanzione penale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo a una pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di porto di coltello, previsto dall’art. 4 della legge n. 110/75. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto, una causa di non punibilità che avrebbe estinto il reato.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata presentava carenze motivazionali e una lettura errata degli elementi a disposizione. La richiesta, in sostanza, era quella di un riesame nel merito della vicenda per ottenere l’applicazione del beneficio.
La Decisione della Corte e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione del Tribunale. I giudici supremi hanno sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente esaminato tutte le circostanze del fatto, giungendo a una conclusione logica e ben motivata sull’impossibilità di qualificare la condotta come di particolare tenuità.
Le Circostanze Determinanti
Il Tribunale aveva evidenziato una serie di elementi oggettivi che, nel loro insieme, rendevano la condotta pericolosa e incompatibile con i requisiti dell’art. 131-bis c.p. Nello specifico, sono stati ritenuti decisivi:
1. Le caratteristiche e la collocazione dell’arma: Si trattava di un coltello con una lama di 7,5 cm, portato all’interno di una tasca. Questa modalità ne consentiva un utilizzo immediato, aumentando il livello di pericolosità della condotta.
2. Il luogo del fatto: L’imputato si trovava nei pressi di una scuola materna e non lontano da un’area nota per essere frequentata da spacciatori e tossicodipendenti. La sensibilità del luogo ha avuto un peso significativo nella valutazione della gravità.
3. L’assenza di giustificazione: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile sulle ragioni per cui portava con sé l’arma in quel contesto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso non denunciava reali vizi di legge, ma esprimeva un “mero dissenso” rispetto alla valutazione del giudice di merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi di prova. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di Cassazione.
I giudici hanno quindi concluso che la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato perché i presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto non sussistevano. Gli elementi oggettivi raccolti dimostravano una gravità della condotta che andava oltre la soglia della “tenuità”, rendendo corretta la decisione di non applicare il beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è mai automatica e non può basarsi solo sulla natura del reato. È un giudizio complesso che richiede di ponderare attentamente ogni aspetto concreto della condotta. Il contesto in cui avviene il fatto (come la vicinanza a una scuola), le modalità dell’azione (un’arma pronta all’uso) e il comportamento complessivo dell’agente sono fattori cruciali. Anche un reato contravvenzionale, se commesso in circostanze che ne aumentano la pericolosità, non potrà beneficiare della causa di non punibilità, confermando che la sanzione penale mantiene la sua funzione anche per illeciti di gravità apparentemente modesta.
È possibile applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto a chi porta un coltello?
In teoria sì, ma la Corte di Cassazione chiarisce che l’applicazione non è automatica. Dipende da una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, che possono dimostrare una gravità tale da escludere questo beneficio.
Quali elementi ha considerato il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
Il giudice ha considerato più elementi: la lama del coltello di 7,5 cm, il fatto che fosse in tasca e quindi di immediato utilizzo, il luogo (vicino a una scuola materna e a una zona frequentata da spacciatori) e l’assenza di una valida giustificazione da parte dell’imputato per il porto dell’arma.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti e a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione del giudice di merito, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999
avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27/02/2025, con la quale il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75 e ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.
Ritenuto che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall’art. 131bis cod. pen. (la collocazione del coltello di lama pari a cm 7,5 nella tasca e quindi con possibilità di immediato utilizzo, il luogo in cui si trovava l’imputato, prossimo ad una scuola materna e non distante da un altro luogo frequentato da spacciatori e tossicodipendenti, il fatto che l’imputato non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni per le quali portava in quel luogo l’arma);
che la sentenza impugnata quindi evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione dell’illecito contravvenzionale, che non risulta che l’arma sia stata utilizzata per commettere attività violente;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il oisigIiere estensore
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