Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4617 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4617 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
CC – 04/12/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di L’aquila
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza dell’8 aprile 2025 pronunciata a seguito di udienza camerale senza la partecipazione delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 699 cod. pen. e 4 L. 110/75 in mesi due e giorni venticinque di arresto e 375 euro di ammenda.
La Corte escludeva l’applicabilità sia dell’art. 131 bis cod. pen., sia dell’art. 4, terzo comma L. 110/75, ma riteneva concedibili le attenuanti generiche.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4, secondo comma L. 110/75, art. 81 cod. pen. e 55 e 354 cod. proc. pen.
L’errore sulla qualificazione ha avuto un riflesso immediato poichØ gli operanti al momento del controllo non chiesero alcuna giustificazione al COGNOME circa la presenza degli stessi.
La nullità della perquisizione rende nullo anche il sequestro; il COGNOME non ha avuto altra occasione prima del giudizio per potere chiarire la ragione per cui aveva i due coltelli in auto.
I precedenti del COGNOME sono risalenti nel tempo e riguardano fatti depenalizzati; in ogni caso anche un solo precedente non potrebbe esser di ostacolo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Anche le caratteristiche dei due coltelli con lama che non supera i 7 cm individuano un fatto di limitata gravità.
La Corte avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, ritenere il fatto, per le caratteristiche dei coltelli, qualificabile come di minore gravità, da sanzionare solo con la pena pecuniaria.
2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 673 cod. pen.
In ogni caso l’imputato avrebbe potuto beneficiare ancora della sospensione condizionale della pena, operando per il medesimo il limite di due anni e sei mesi, avendo egli compiuto i settanta anni.
1.1 Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
In caso di coltelli a serramanico sono alcune caratteristiche strutturali che ne definiscono la natura di arma bianca oppure no, infatti, questa Corte ha affermato che il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama Ł qualificabile come arma impropria, il cui porto Ł punito dall’art. 4 della l. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto Ł, invece, punito dall’art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Teti, Rv. 259539 – 01)
Circa, poi, la illegittimità della perquisizione, la Corte si era già espressa ed ancora una volta il ricorrente eccepisce la illegittimità della medesima senza formulare delle specifiche critiche indicando per quali ragioni la stessa sarebbe illegittima, tenuto conto della possibilità della perquisizione di iniziativa da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 r.d. 773/1931; la legittimità di tali attività Ł stata ribadita anche di recente da una pronuncia di questa Corte, secondo la quale la polizia giudiziaria Ł legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282070 – 01).
1.2 Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto Ł motivato dalla Corte in ragione del precedente specifico e del fatto che i coltelli fossero due; tale motivazione sul punto in sØ non Ł soddisfacente, poichØ non parrebbe fondare un’abitualità ostativa, ma Ł recuperabile in ragione della esclusione dell’art. 4, terzo comma L. 110/75 che, a fortiori , esclude la sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Quanto al profilo dell’abitualità, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02).
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di piø reati legati dal vincolo della continuazione, purchØ non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, Ba, Rv. 274260 – 01).
Quindi, pur non potendosi escludere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in ragione di una non sussistente abitualità, la sua esclusione trova ragione e conto nella ritenuta insussistenza dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma L. 110/75.
Secondo un orientamento espresso da questa Corte che qui si intende ribadire, infatti, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01).
Ciò in quanto se il fatto Ł stato ritenuto – anche solo implicitamente, come nel caso di specie – ‘non lieve’ dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato ‘particolarmente tenue’ ai fini dell’art. 131bis cod. pen., in quanto il fatto particolarmente tenue Ł connotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore, sicchØ, se un fatto non Ł lieve, perchØ contiene un grado di disvalore superiore rispetto alla particolare tenuità del fatto stesso, non potrà essere sussunto in una fattispecie di particolare tenuità che presuppone, tra l’altro, un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo ( così in motivazione Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02)
1.3 Il terzo motivo Ł palesemente infondato.
In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall’art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, Rv. 287554 – 01).
In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 01).
La Corte ha ben esplicitato in ragione di quali caratteristiche complessive dell’azione non ha ritenuto che il fatto potesse essere considerato di minore entità, richiamando la circostanza che egli aveva la pronta disponibilità di due coltelli, di cui uno a lama aperta, sulla propria auto alle prime ore del mattino; del resto, anche la presenza di precedenti in capo all’imputato non consentiva tale riconoscimento, come accennato dalla Corte territoriale.
1.4 Il quarto motivo non supera la soglia di ammissibilità.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego del beneficio fondato su precedenti estinti.
La Corte nel provvedimento impugnato esclude la concedibilità del beneficio sospensivo in ragione della precedente fruizione del medesimo beneficio in due occasioni e della irrilevanza della estinzione dei reati per i quali era stato concesso.
Tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, Ł del tutto corretta, poichØ l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non si estende agli effetti penali; infatti, l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicchØ di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 – 01).
Ciò posto, la doglianza Ł priva di qualunque specificità, quanto al cenno all’esistenza di reati abrogati.
Per le ragioni testŁ evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta congrua di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero a colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME