Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6451 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME – condanNOME in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. e 1 della legge n. 475 del 1925 – deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla consequenziale revoca della confisca, con restituzione dei beni in sequestro;
considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandita da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che, in particolare, il giudice di appello rileva la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente – ed invero già evidenziata dal giudice di primo grado avendo egli corrisposto una cospicua somma di denaro a due persone evidentemente aduse a condotte analoghe, al fine di ottenere la patente di guida, utilizzando un meccanismo fraudolento che denota una certa intensità del dolo;
che è stata correttamente valorizzata, contro la prospettazione difensiva, la circostanza che la concessione della patente ad un soggetto tecnicamente privo dei requisiti richiesti pone potenzialmente a rischio la pubblica incolumità (cfr. pag. 5 della sentenza di appello);
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME Prest ente