Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10423 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10423 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a Mosca il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 08/07/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 13/03/2024, che ha condannato NOME alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (633, 639bis , cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con un primo articolato motivo di ricorso, distinto in diverse censure, Ł stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 54 cod. pen. per non avere ritenuto la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità, ed avendo così ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 633, 639bis cod. pen. in presenza di un evidente travisamento della prova in considerazione dello stato dei luoghi accertato, della presenza di un mero giaciglio di fortuna, della condizione di soggetto senza fissa dimora della ricorrente, così rendendo sul punto una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e mancante, in mancanza di confronto con le allegazioni della difesa (relative alle caratteristiche del fabbricato, alla previsione della sua prossima demolizione, alla mancanza di qualsiasi allaccio per le utenze, alle condizioni riscontrate al momento del sopralluogo). La difesa ha sostenuto una mancata considerazione da parte della Corte di appello dello stato di necessità abitativa riferibile alla ricorrente, senza valutare in alcun modo sulla base di prove certe il periodo di estensione della occupazione in questione.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 131bis cod. pen.; la motivazione della Corte di appello sul punto Ł di fatto apparente, essendosi limitata in modo laconico a richiamare la ‘pervicacia’ della condotta, senza
affrontare effettivamente il tema devoluto sul punto.
3.Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’art. 131bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.Il primo motivo di ricorso non Ł consentito, risolvendosi in una vera e propria censura di fatto al fine di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) in presenza, tra l’altro, di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente in senso conforme al giudice di primo grado (pag. 3 e seg. dove Ł stato valorizzato l’abbattimento della muratura dell’ingresso del fabbricato richiamato nella imputazione, la presenza di elementi oggettivi quanto allo stato dei luoghi, indicativi della occupazione posta in essere dalla ricorrente, nonostante le sue disagiate condizioni sociali, con specifica considerazione delle censure difensive in ordine alle caratteristiche della azione che portavano ad escludere la richiesta applicazione della disciplina di cui all’art. 54 cod. pen. in assenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico). La ricorrente omette di confrontarsi sul punto con la motivazione della Corte di appello, che si presenta del tutto esente da aporie o manifesta illogicità.
3.Il secondo motivo di ricorso Ł fondato. La ricorrente ha richiamato la violazione di legge con particolare riferimento alla apparenza della motivazione quanto alla richiesta di applicazione della disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen. La censura sul punto Ł fondata, essendosi la Corte di appello limitata ad una considerazione atecnica e di fatto eccentrica nella analisi del tema devoluto con specifico motivo di appello, senza affrontare in modo approfondito ed effettivo la tematica devoluta nell’ambito della propria piena discrezionalità quanto alla possibile applicazione del disposto di cui all’art. 131bis cod. pen. al caso di specie, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il riferimento al concetto di ‘pervicacia’ della condotta (non altrimenti correlato all’insieme degli elementi emersi in giudizio ed ai presupposti di riferimento per la normativa evocata). In tal senso, Ł bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell’istituto, hanno osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell’imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell’indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, Ł stato posto in rilievo che lo stesso istituto Ł, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio ; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario Ł quello di espungere dal circuito penale fatti
marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo».
4.La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio, ricorrendo un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicchØ la Corte di appello dovrà nuovamente valutare, nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devoluti dalla difesa con l’atto di appello quanto al motivo relativo alla applicazione al caso di specie della disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen., mediante enunciati ed argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME