Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20054 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Lanciano il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 14/02/2023 emessa dalla Corte di appello dell’Aquila;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di rigettare il ricorso o di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello competente per nuovo esame limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte d’appello di L’Aquila, ha confermato la condanna inflitta ex art. 367 cod. pen. dal Tribunale di Chieti a NOME COGNOME per avere, in occasione di un incidente stradale da lui stesso causato, presentato una falsa denuncia a carico di un terzo ignoto, incolpandolo delle lesioni da lui subite, sebbene l’incidente fosse stato causato esclusivamente dalla sua condotta di guida e dallo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di cannabis.
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Nel ricorso e nelle repliche alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presentati dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., peraltro nonostante che già nella sentenza di primo grado fossero espressi elementi di valutazione per riconoscere la particolare tenuità del fatto.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 33sexies, 550, 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. per avere erroneamente ritenuto l’art. 33-sexies cod. proc pen. applicabile soltanto dal giudice dell’udienza preliminare e non anche dal giudice del dibattimento, mentre il giudice dell’udienza preliminare, avendo riqualificato ex art. 367 cod. pen. il fatto qualificato ex art. 368 cod. pen. nell’originario capo di imputazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 33-sexies cod. proc. pen.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilità del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME ai carabinieri il 29/03/201, erroneamente ritenendo che le stesse non siano state rilevanti per il riconoscimento della sua responsività.
2.4. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione della legge per avere mancato di assumere la prova decisiva (per escludere la responsabilità dell’imputato), costituita dall’espletamento di una perizia attinente alla dinamica del sinistro., e per non avere valutato lo stato confusionale dell’imputato al NOME del fatto, come emerge dalle acquisizioni istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di esaminare il primo dei motivi di ricorso, occorre esaminare i motivi successivi, che risultano infondati.
1.1. GLYPH Circa il secondo motivo, si osserva che il giudice dell’udienza preliminare ha, nell’ambito dei suoi poteri, riqualificato ex art. 367 cod. pen. il fatto qualificato ex art. 368 cod. pen. nella imputazione originaria e avrebbe prodotta una indebita regressione del processo se avesse disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ex art. 33-sexies cod. proc. pen., affinché si procedesse con citazione diretta (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552). Infatti, se avesse adottato la scelta caldeggiata nel ricorso, il giudice dell’udienza preliminare avrebbe precluso al pubblico ministero la possibilità di insistere sull’originaria imputazione ex art. 521-bis cod. proc. pen. con le successive contestazioni suppletive. Inoltre, per altro verso, non avrebbe
consentito all’imputato di fruire del contraddittorio nell’udienza preliminare o di richiedere riti alternativi, anche con deduzioni relative all’esatta qualificazione giuridica del fatto.
1.2. GLYPH Circa la mancata pronuncia di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME il 29/03/2017 (oggetto del terzo motivo di ricorso), deve osservarsi che la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni, ricorrerebbe solo se una condizione sostanziale di indagato fosse emersa in termini chiari e inequivoci già al NOME della verbalizzazione e non in una fase successiva. Inoltre, il ricorso non adempie all’onere di superare la cosiddetta prova di resistenza confutando l’argomentazione della Corte d’appello secondo cui le sommarie informazioni censurate non sono state poste a fondamento della sentenza impugnata.
1.3. Relativamente al quarto, composito, motivo di ricorso, deve, in primo luogo, rilevarsi, che, per escludere la necessità di ulteriori attività istruttor circa le condizioni psichiche di NOME NOME NOME della denuncia-querela da verificare, secondo il ricorso, tramite l’esame testimoniale della psicologa che aveva seguito NOME dopo l’incidente e le sue dimissioni dall’ospedale – la Corte di appello % ha congruamente richiamato il contegno lucido da lui manifestato dopo l’incidente, la puntualità e la coerenza del suo racconto contenuto nella querela e le dichiarazioni del testimone e soccorritore COGNOME, al quale l’imputato raccomandò di spegnere l’incendio divampato a causa dell’urto e fornì due recapiti telefonici.
In secondo luogo, circa il mancato espletamento di una perizia cinematica (ritenuta dal ricorrente prova decisiva) per verificare la plausibilità della versione riferita nella querela (invasione della corsia di marcia da parte di altro autoveicolo che avrebbe urtato il suo sulla parte anteriore destra, così provocando la perdita di controllo del veicolo che concluse la sua corsa impattando contro un albero), la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta, valutando la scarsa utilità di un accertamento da svolgersi a sei anni dal fatto e che i contenuti della querela risultavano smentiti dal compendio probatorio già acquisito. In particolare, ha evidenziato che: a) non furono trovate nel tratto di strada precedente il punto dell’impatto, tracce di frenata o di scarrocciamento riconducibili a una autovettura condotta dal presunto pirata della strada, né sulla strada furono rinvenute parti di veicoli diversi da quello del ricorrente; b) il test COGNOME, che abitava nei pressi, riferì di aver udito il rumore prodotto da un unico impatto e di essere subito intervenuto per prestare soccorso, senza rilevare la presenza di altre vetture o di altre persone; c) in relazione alle circostanze addotte per fornire riscontri alla denuncia di NOME, la dichiarazioni dell’informatore
COGNOME sono state smentite e questi è stato condannato per favoreggiamento con sentenza divenuta ormai irrevocabile.
Posto quanto precede, può esaminarsi il primo motivo di ricorso, che risulta fondato.
La memoria con cui la difesa dell’imputato ne chiese il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si trova allegata al verbale dell’udienza del 14 febbraio 2023. Ma la Corte di appello ha mancato di pronunciarsi sulla richiesta e non emergono dai contenuti delle sentenze di merito argomenti sulla base dei quali si possa ritenere che tale richiesta sia stata comunque implicitamente disattesa. In senso contrario, gli elementi di valutazione espressi nella memoria difensiva e ribaditi nel motivo di ricorso in esame indicano condizioni (determinazione della pena nel minimo edittale e sua riduzione nel massimo per le circostanze attenuanti generiche concesse per l’incensuratezza dell’imputato, sospensione condizionale della pena) astrattamente compatibili con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 277220; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667; Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).
Pertanto, essendosi prodotta una nullità per violazione del diritto di difesa, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 18/04/2024