Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50391 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che ripropone l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla esclusione dell’art. 131 bis cod. pen. – è manifestamente infondato, poiché in base alle stesse norme del codice di rito nonché al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non è causa di nullità della stessa, alla luce del principio di tassatività delle nullità (artt. 177 604, cod. proc. pen.);
Considerato che il secondo motivo – che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.- è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023