Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43974 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il 15/11/2022 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, riconosciutegli le circostanze nuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquenna lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, c confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché confisca del danar in quanto riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall’art. 73 co. 5 d.P.R. perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste 75, illecitamente cedeva a COGNOME NOME 1 involucro in cellophane trasparente contenente sostanza dalle caratteristiche organolettiche della marijua dal peso lordo complessivo di circa grammi 2; inoltre deteneva un involucro i cellophane con al suo interno nr. 6 ulteriori incartamenti in cellophane traspare lutti contenenti sostanza stupefacente dalle caratteristiche organolettiche marijuana, dal peso lordo complessivo di gr. 14,38 (quattordici/38).
Commesso in data 10/9/2021 , in Milano,
L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per sa/turi) ex , art. 569 cod. proc. pen. a questa Corte di legittimit,LviórazreThe di legge assumen che manchi del tutto la motivazione in relazione alla richiesta di assoluzion art. 131bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigr
Il ricorso deve intendersi legittimamente proposto per saltum, a norma dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., giacché con esso si deduce il vi mancanza assoluta di motivazione, rientrante nella violazione di legge (Sez. 4 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548). Il motivo proposto, tuttavia, è info dato, per cui va rigettato.
Ed invero, il giudice AVV_NOTAIO dà conto, in epigrafe, che la difesa, in INDIRIZZO, ha chiesto assolversi l’imputato per particolare tenuità del fatto. Ed è vero che in motivazione non vi è uno specifico riferimento alla confutazione di t richiesta.
Tuttavia, pur non avendo il giudice AVV_NOTAIO fornito alcuna risposta specifi alla richiesta, può ritenersi che, nel caso di specie, sia configurabile una m zione implicita di rigetto.
In ordine a tale profilo, infatti, questa Corte ha più volte ribadito c richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-b
pen. debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche in relazione ad altri profili, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME NOME, Rv. 282097). Conf. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 284096 in un caso in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena
Nel caso di specie, dalla ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito e, in particolare, dal passaggio motivazionale in punto di pena in cui si rileva che «quanto alla gravità del reato deve essere valutata la non modesta quantità dello stupefacente detenuto con finalità di spaccio» è possibile evincere elementi dai quali poter desumere che vi sia stato un implicito rigetto della richiesta, avente riferimento proprio ai parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod. pen, inerenti alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza da essdesumibile
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il C1iigliere es COGNOME sore
Il Presidente