Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41168 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, con distinti at impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso di COGNOME, con cui il ricor denunzia vizi motivazionali in ordine al giudizio di bilanciamento di circostanz generico, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente evidenti illogicità, in quanto la Corte territoriale evidenzia correttamente l’art. 69 quarto comma cod. pen. precluda la possibilità di ritenere le circo attenuanti prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata e che – in ogni tutto concedere – la pena comminata risulti congrua rispetto alla gravità del e alla personalità dell’imputato;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso della COGNOMECOGNOME che lamenta carenza d motivazione sull’attribuibilità del fatto all’imputata e, in ogni caso, la applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e l’eccessività del tratt sanzionatorio, è, quanto al profilo che attiene alla responsabilità, generico confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata – non è consentit dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché – pe verso – tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante cr di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qua motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, ove è rimarcato il contegno te dalla prevenuta al cospetto delle forze di polizia, sintomatico di compartecipazione all’illecito contestato allo COGNOME);
e – per altro verso – quanto alla pretesa mancata applicazione della condizio non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., che la condivisibile giurisp di questa Corte afferma che “in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado” (sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635); nel caso di specie, in eff sebbene la Corte territoriale si sia limitata a rigettare il motivo di impugn invocando un limite edittale oggi non più attuale, allo stesso tempo dal corpo d sentenza emerge nel complesso che il giudice, con motivazione es ia ogicit
abbia ritenuto non lieve il fatto addebitato, come si evince dalla valutazione condotta degli imputati, reiterata in più esercizi commerciali ed oggetto d tentativo di elusione attraverso il pretestuoso rifiuto di fornire le general documenti di riconoscimento;
osservato infine – per altro verso ancora – che il motivo di ricorso che con l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimit manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserc aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella s l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in part pag.6 della sentenza impugnata che ha, del resto, contenuto la dosimetria minimi della pena edittale);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023