Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica se l’Animale Soffre
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di tutela degli animali: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando la condotta criminosa ha inflitto una sofferenza significativa e non momentanea all’animale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire una protezione effettiva agli esseri senzienti, escludendo sconti di pena per chi dimostra un palese disprezzo del loro benessere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544 ter del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole, sia in primo grado dal Tribunale sia in appello, per aver costretto un cucciolo di cane di razza pitbull a vivere in una “particolare condizione di sofferenza” per un periodo di tempo prolungato. La pena inflitta era una multa di 5.000 euro.
Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la mancata applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Tesi Difensiva e la Particolare Tenuità del Fatto
La difesa sosteneva che il comportamento tenuto dovesse essere considerato di minima offensività, e quindi non meritevole di sanzione penale. L’istituto della particolare tenuità del fatto è uno strumento che consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando il danno o il pericolo causato è esiguo e la condotta non è abituale. L’obiettivo del ricorrente era, dunque, ottenere l’annullamento della condanna sostenendo la scarsa gravità del suo agire.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con motivazioni nette e precise. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” e “generico”, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti è un’operazione non consentita, poiché il giudizio di legittimità si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge.
Nel merito, i giudici hanno sottolineato il punto cruciale: la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e pertinente le ragioni per cui la particolare tenuità del fatto non era applicabile al caso specifico. L’elemento determinante era la “particolare condizione di sofferenza” a cui il cucciolo era stato sottoposto. Questa sofferenza, protrattasi per un “tempo non particolarmente breve”, costituisce un fattore che, di per sé, rende la condotta grave e incompatibile con il concetto di “tenuità”. In altre parole, la natura e la durata del patimento inflitto all’animale elevano il livello di disvalore del reato, impedendo l’applicazione del beneficio.
Le Conclusioni: Un Principio di Diritto per la Tutela Animale
La decisione della Cassazione stabilisce un importante principio: nella valutazione della gravità del reato di maltrattamento di animali, la sofferenza dell’essere vivente è un parametro centrale. Non si può parlare di fatto tenue quando la condotta dell’agente si traduce in un patimento concreto e prolungato. L’ordinanza conferma che la tutela penale degli animali non è meramente formale, ma mira a proteggere il loro benessere in modo sostanziale.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti processuali.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di maltrattamento di animali?
In linea di principio sì, ma la Corte di Cassazione, in questo caso, ha stabilito che non è applicabile se la condotta ha causato una “particolare condizione di sofferenza” all’animale per un tempo non breve. La gravità e la durata della sofferenza escludono la “tenuità” del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice nel provvedimento.
Perché il ricorso è stato considerato generico e ripropositivo?
Il ricorso è stato definito così perché non ha sollevato valide questioni di violazione di legge, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni di merito già valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti che non è consentita in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3666 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3666 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ENDURANCE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 19 luglio 2023, con la quale RAGIONE_SOCIALE era stato condannato alla pena di euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quan generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all’applicazione dell’ 131 bis cod. pen., la particolare condizione di sofferenza cui è stato costretto, per un tempo non particolarmente breve, il cucciolo di cane pitbull nella disponibilità dell’imputato.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.