Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Evasione non è un Reato Lieve
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di questo beneficio, in particolare in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di evasione. L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la sua condotta avrebbe dovuto essere considerata talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi, evidenziando una serie di elementi contrari. In primo luogo, l’assenza dal domicilio si era protratta per un ‘lasso di tempo apprezzabile’. In secondo luogo, le modalità del rientro erano state anomale: l’uomo era rientrato in casa passando dal lastrico solare dell’edificio, collegato a una palazzina adiacente. Infine, durante l’interrogatorio, l’imputato era rimasto in silenzio, senza fornire alcuna giustificazione per il suo comportamento, e risultava gravato da precedenti penali specifici che avevano portato al riconoscimento di una recidiva infraquinquennale.
L’Analisi della Corte e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse completa, logica e immune da vizi. La decisione dei giudici di merito non è sindacabile in Cassazione quando, come in questo caso, evidenzia in modo coerente le ragioni per cui il fatto non può essere considerato di ‘particolare tenuità’.
La Corte ha ribadito che la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non deve limitarsi alla sola durata dell’assenza, ma deve considerare la condotta nel suo complesso. Gli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello – la durata non irrilevante dell’allontanamento, le modalità clandestine del rientro, il silenzio serbato e i precedenti penali – costituiscono un quadro complessivo che depone in senso contrario alla lieve entità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una valutazione globale della condotta. Non è sufficiente che l’allontanamento sia stato di breve durata se altri indicatori dimostrano una certa gravità. In questo caso:
1. Durata dell’assenza: Definita ‘apprezzabile’, quindi non momentanea o irrilevante.
2. Modalità della condotta: Il rientro attraverso il lastrico solare di un altro edificio suggerisce un comportamento elusivo e non un semplice e momentaneo allontanamento.
3. Comportamento successivo: Il silenzio dell’imputato durante l’interrogatorio, sebbene sia un suo diritto, è stato interpretato nel contesto come un ulteriore elemento che non depone a favore della tenuità del fatto, non avendo fornito alcuna giustificazione plausibile.
4. Precedenti penali: La presenza di una recidiva infraquinquennale è un chiaro indicatore di una tendenza a delinquere che osta, secondo la giurisprudenza costante, al riconoscimento del beneficio.
Le Conclusioni della Cassazione
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cruciale: la particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità, ma un istituto che richiede un’analisi rigorosa di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta. Un’assenza non brevissima, modalità elusive e precedenti penali sono elementi che, complessivamente considerati, impediscono di qualificare l’evasione come un fatto di lieve entità.
Quando un’evasione dagli arresti domiciliari può essere considerata di particolare tenuità del fatto?
Non solo sulla base della breve durata dell’allontanamento. È necessaria una valutazione complessiva della condotta, che non deve presentare elementi di gravità come modalità elusive o clandestinità.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha considerato quattro elementi principali: la durata ‘apprezzabile’ dell’assenza, il rientro in casa attraverso il lastrico solare di un altro edificio, il silenzio dell’imputato durante l’interrogatorio e la presenza di precedenti penali (recidiva infraquinquennale).
Avere precedenti penali influisce sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Sì, in modo significativo. Come evidenziato dalla Corte, la presenza di precedenti penali, in particolare una recidiva infraquinquennale, è un elemento che osta al riconoscimento del beneficio, in quanto indice di una non occasionalità del comportamento illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 02/02/1998
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME GiovanniCOGNOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell’art. 131 bis cod. pen. per la condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha rigettato l’analoga censura rilevando che l’assenza dal domicilio si è protratta per un lasso di tempo apprezzabile, che l’imputato ha fatto rientro in. casa transitando dal lastrico solare dell’edificio collegato ad altra palazzina e che, essendo rimasto silente durante l’interrogatorio, non ha fornito alcuna giustificazione per la propria condotta; ha altresì evidenziato che Diglio risulta gravato da precedenti penali (per i quali è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale). Trattasi di motivazione che, in modo non illogico, evidenzia l’insussistenza della particolare tenuità del fatto contestato, e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025