Particolare Tenuità del Fatto: L’Indennizzo INAIL Non Esclude la Punibilità per Lesioni Stradali
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, specialmente in relazione ai reati colposi come le lesioni stradali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che l’indennizzo erogato dall’INAIL alla persona offesa non può essere considerato un’efficace condotta riparatoria da parte del responsabile, tale da giustificare l’applicazione di tale beneficio. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un conducente, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 590 bis del codice penale. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare il fatto come lieve, nonostante alcune circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione e il diniego della particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati e generici. I giudici hanno sottolineato come il ricorso mancasse di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, un requisito fondamentale per l’ammissibilità, come stabilito dalle Sezioni Unite.
L’Irrilevanza dell’Indennizzo INAIL
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione della condotta riparatoria. La Corte ha chiarito che il danno provocato alla persona offesa non poteva essere considerato di speciale tenuità. Inoltre, ha specificato che l’indennizzo corrisposto dall’INAIL alla vittima non può essere equiparato a una condotta riparatoria volontaria e spontanea da parte del conducente che ha causato l’incidente. Si tratta, infatti, di un’erogazione dovuta per legge dall’istituto assicuratore, che non denota alcuna volontà di risarcimento da parte del reo. Di conseguenza, tale pagamento non incide sulla valutazione della gravità del fatto ai fini dell’art. 131 bis c.p.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un ragionamento logico e coerente con i principi del diritto penale. In primo luogo, ha ribadito che per applicare la causa di non punibilità, l’offesa deve essere oggettivamente e soggettivamente lieve. Nel caso di specie, le lesioni subite dalla vittima non permettevano di qualificare il fatto come di particolare tenuità del fatto.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più innovativo, la Corte ha distinto nettamente tra l’indennizzo obbligatorio per legge (INAIL) e un risarcimento volontario. Quest’ultimo può essere un indice della presa di coscienza del reo e della sua volontà di porre rimedio alle conseguenze del reato, mentre il primo è un automatismo di un sistema di tutela sociale. Il fatto che l’INAIL possa poi agire in rivalsa contro i responsabili civili non sposta i termini della questione penale, che si concentra sulla condotta dell’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto deve basarsi su un’analisi concreta e completa della condotta e delle conseguenze del reato. Gli operatori del diritto e i cittadini devono essere consapevoli che affidarsi a meccanismi di indennizzo automatici, come quelli dell’INAIL, non è una strategia valida per ottenere la non punibilità. La condotta post-reato rilevante è quella che dimostra un’effettiva e volontaria volontà riparatoria da parte del responsabile. La decisione funge anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e argomentati, pena la severa sanzione dell’inammissibilità e la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
 
L’indennizzo pagato dall’INAIL alla vittima di un incidente stradale può far considerare il reato di particolare tenuità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennizzo INAIL non costituisce una condotta riparativa volontaria da parte del colpevole e quindi non è rilevante per riconoscere la particolare tenuità del fatto, poiché non deriva da un’iniziativa personale dell’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e privi di un reale confronto critico con la decisione della Corte d’Appello. Non analizzavano adeguatamente gli argomenti a fondamento della condanna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione in ambito penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4042  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Firenze in relazione all’art.590 bis cod.pen., assumendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, atteso che il danno provocato alla persona non può riconoscersi di speciale tenuità, né l’indennizzo accordato in sede INAIL alla persona offesa è il frutto di una volontaria condotta riparativa del conducente investitore, né risulta al contempo integralmente riparatorio, a nulla rilevando, sul punto, il fatto che l’istituto assic ratore abbia promossa azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per la responsabilità civile, trattandosi di regresso previsto dalla legge.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid nte