Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51389 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e alla liquidazione della spese in favore delle parti civili, con rigetto nel resto.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Matera ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni personali in danno di NOME COGNOME, a cui cagionava, colpendolo con un coltello, lesioni giudicate guaribili in giorni dieci (capo A), in Rotondella il 15 giugno 2016; e ha ricordato che con la sentenza di annullamento con rinvio la Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello (capo B).
Ha precisato che, in seguito all’annullamento con rinvio, il tema di decisione è stato limitato alla causa di non punibilità per speciale tenuità a norma dell’art. 131-bis cod. pen., al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o in subordine di equivalenza, alla conseguente determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Per quel che attiene alla causa di non punibilità ha escluso che si possano ravvisare nel caso in esame i presupposti; ha poi rilevato l’assenza di elementi per riconoscere le attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio ha reso una motivazione apparente e ha eluso il principio di diritto nell’escludere la ricorrenza della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, perché ha riproposto la motivazione contenuta nella sentenza annullata, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione. Ciò vale anche in riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il vero è che il giudice del rinvio non può adottare la stessa motivazione del provvedimento annullato. Nel caso in esame la Corte di appello aveva l’obbligo di uniformarsi al limite imposto rispetto alle questioni di diritto.
In punto di pena la Corte di appello non ha considerato che, in ragione dell’annullamento senza rinvio del capo B), per estinzione del reato per prescrizione, aveva l’obbligo di rideterminare la pena escludendo la porzione riferibile al reato estinto.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge con riferimento alla liquidazione delle spese di parte civile relative al giudizio di rinvi La Corte di appello non ha valutato che nel giudizio di rinvio relativo al solo trattamento sanzioNOMErio non è consentito l’intervento della parte civile. Ove ciò sia, le spese sostenute dalla parte civile non possono essere poste a carico
T’
dell’imputato. E ha trascurato che la parte civile ha fatto pervenire le proprie conclusioni oltre i termini posti dall’art. 23-bis, comma 2, d. I. n. 137 del 2020, avendo depositato le conclusioni lo stesso giorno in cui fu trattato il procedimento.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rideterminazione della pena mediante eliminazione della porzione di pena imputabile al reato di cui al capo B), dichiarato estinto per prescrizione dalla sentenza di annullamento con rinvio, e alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, con rigetto nel resto.
Il difensore del ricorrente ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte per le ragioni di seguito esposte, e per il resto va invece rigettato.
La Corte di appello ha precisato che la sentenza di annullamento con rinvio contiene anche l’annullamento senza rinvio, per estinzione per prescrizione, della condanna per il reato di cui al capo B), ossia del reato di porto ingiustificato di un coltello. La Corte di cassazione, pronunciato l’annullamento senza rinvio, ha poi demandato al giudice del rinvio ogni conseguente determinazione del trattamento sanzioNOMErio. La Corte di appello, però, non ha sul punto provveduto e non ha, in particolare, elimiNOME la porzione di pena irrogata per il reato dichiarato estinto. Dalla sentenza di condanna di primo grado si rileva che per il reato di cui al capo B) è stato applicato un aumento di continuazione pari ad un mese, che si è aggiunto ai mesi otto di reclusione determinati per il più grave reato di lesioni personali. Sulla complessiva pena di nove mesi di reclusione è stata poi operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, con il risultato finale di mesi sei di reclusione.
Espunto, per le ragioni dette, l’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. di un mese, la pena inflitta va infine rideterminata, computata la diminuente per il rito, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
La sentenza impugnata contiene la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado di rinvio dalla parte civile, quantificate in euro 740,00, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. La condanna è stata
disposta erroneamente, perché la Corte di appello non si è avveduta della tardività del deposito delle conclusioni ad opera della parte civile. La parte civile ha infatti depositato le conclusioni nel giudizio di appello celebrato ai sensi dell’art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel rito speciale regolato dalla indicata disposizione, i difensori delle parti private possono presentare le conclusioni con atto scritto, tramesso alla cancelleria per via telematica, entro il quinto giorno antecedente l’udienza. Nel caso in esame, invece, le conclusioni sono state depositate il giorno stesso dell’udienza e quindi fuori termine, con la conseguenza che la richiesta di condanna alla rifusione delle spese non poteva essere utilmente delibata. Vale, in materia lo stesso principio di diritto, fissato per l’omologo processo a trattazione scritta regolato per il giudizio di legittimità, in forza del quale “nel giudizio legittimità celebrato ai sensi dell’art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell’imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all’udienza pubblica” – Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 -.
La condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile va pertanto eliminata.
3. Per il resto il ricorso va rigettato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha preso a tal fine in esame le caratteristiche di gravità del fatt commesso e ha messo in evidenza come non sia mai stato chiarito il movente che spinse l’indagato a sferrare il colpo di coltello, oltre che l’entità delle lesioni infe che hanno richiesto l’intervento medico d’urgenza per l’immediata sutura della ferita. Non si tratta di motivazione elusiva delle statuizioni della pronuncia di annullamento, atteso che la sentenza n. 42210 del 19 settembre 2022 della V Sezione della Corte di cassazione, ha annullato in punto di diniego della causa di non punibilità rilevando che il giudice aveva fatto erroneo riferimento all’assenza di pentimento e di condotte riparatorie, che però non rientrano tra i parametri legali per l’apprezzamento della ricorrenza o meno della causa di non punibilità. Va sul punto richiamato, per completezza di esame, il consolidato orientamento di legittimità per il quale “non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di dirit giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso
argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata)” – Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251660 -.
3.1. Anche in merito al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha correttamente motivato. Ha evidenziato l’assenza di elementi positivi su cui fondare il giudizio di meritevolezza di un più lieve trattamento sanzioNOMErio e, di contro, la oggettiva gravità dei fatti commessi, per poi confermare, con motivazione congrua, la correttezza della determinazione della pena operata dal giudice di primo grado. Valga a tal proposito il riferimento al consolidato principio di diritto per il quale “in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato” – Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 -.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, nonché limitatamente alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di rinvio, condanna che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 24 novembre 2023.