Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 413 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIUDICE DI PACE di ACQUI RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso, per iscritto, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 aprile 2021, il Giudice di pace di Aqui Terme riconosceva NOME responsabile del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 4.000,00 di ammenda.
Avverso detta decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, formulando due distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione dell’art. 10-bi d. Igs. n. 286 del 1998 e ha sostenuto che la norma in parola sarebbe stata abrogata per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto “inosservanza del combinato disposto degli artt. 34, comma 3, digs. n. 274 del 2000 e 10-bis d. Igs n. 286 del 1998” per avere il Giudice di pace escluso in via astratta e senza alcuna valutazione la possibilità di potere applicare nel caso concreto la causa di improcedibilità per particolar tenuità del fatto prevista dal citato art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sens dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso, per iscritto, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la contravvenzione prevista dall’art. 10-bis del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della l 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del . suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa” (Cass. Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014, Rv. 261124 – 01).
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso in quanto l’argomentare svolto dal Giudice di pace di Aqui Terme per rigettare la richiesta difensiva di applicazion della norma di cui all’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (cfr. pagg. 3 e 4 della decisi
impugnata) non è congruo; esso trova, infatti, autorevole smentita nella motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 250 del 2010, che, nel rigettare ovvero nel dichiarare inammissibili questioni di legittimità relative alla contravvenzione di cui all 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, ha evidenziato espressamente che, con riferimento “alle ipotesi a carattere marginale”, “occorre tenere conto anche della circostanza che l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del f previsto dall’art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza de condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità d ridotto significato”.
E la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare la regola interpretativa, secondo cui la norma di cui al ci4to articolo 34 si riferisce a tutti i reati indicati ne del medesimo decreto legislativo (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Rv. 256825 – 01; Cass. Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Rv. 279642 01).
La sentenza impugnata, nella sola parte in cui afferma la non applicabilità dell’art 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 in riferimento alla fattispecie concreta oggetto del su scrutinio, va, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Aqui Terme, che, in diversa persona fisica, dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 3 d. Igs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Aqui Terme, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 17 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente