Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10911 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10911 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME natga NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 15/02/2024 con cui è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 131-bis non essendo stata operata una valutazione complessiva degli elementi a carico e discarico, ma solo quelli suscettibili di una valutazione negativa.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 comma 2, Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e de correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Si tratta, peraltro, di una doglianza volta a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato poiché con esso si deduce un difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e
connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Anzitutto non appare fondato l’assunto secondo cui, ai fini del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la Corte partenopea avrebbe omesso una valutazione complessiva della fattispecie concreta.
La sentenza impugnata, infatti, individua chiaramente i presupposti logicogiuridici del diniego della causa di non punibilità, valorizzando, tra l’altro, l reiterazione del comportamento contestato e l’assenza di qualsivoglia giustificazione al comportamento tenuto nel solco del consolidato dictum di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01; Sez. 7 n. 9349 del 19/02/2025, Cassar, non mass.) secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
Non ricorre, pertanto un’ipotesi di motivazione apparente, configurabile secondo il consolidato orientamento di questa Corte – solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile priv di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME Coco, Rv. 286406 – 01).
Nel caso di specie, al contrario, sono state esplicitate le ragioni per le quali i giudici d’appello hanno ritenuto insussistente il requisito della non abitualità del comportamento, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; ed è proprio la reiterazione della condotta ad escludere in concreto il carattere occasionale del fatto.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che il giudice di primo grado abbia concesso le circostanze attenuanti generiche ed applicato la diminuente per vizio parziale di mente.
Si tratta, infatti, di istituti distinti che hanno parametri di valutazio differenti: non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, i criteri previsti dall’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. hanno natura oggettiva – gravità della condotta, pena edittale, esiguità del danno – mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle attenuanti generiche riguardano prevalentemente profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01).
Pertanto, il riconoscimento del vizio di mente non implica che la condotta debba essere qualificata come occasionale, specie quando si inserisce in un contesto di reiterazione.
3.2. Quanto alla mancata conversione della pena detentiva ex art. 53 comma 2, L. 689/1981, è bene sottolineare che la stessa non costituisce un diritto automatico dell’imputato, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice circa la concreta esigibilità e l’effettiva capacità di adempimento (Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep 2008, Frediani, Rv. 239494 – 01).
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., sicché il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Ne deriva che il diniego della conversione può ritenersi legittimamente motivato quando il giudice, alla luce dei suddetti parametri, formuli una prognosi negativa circa la capacità di adempiere all’obbligo pecuniario sostitutivo.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto che le condanne riportate dopo la concessione del beneficio della sospensione condizionale siano sintomatiche di una perdurante incapacità della COGNOME di conformare la propria condotta ai precetti dell’ordinamento.
N. 49/2026 GLYPH R.G.
L’intero percorso giudiziario è stato pertanto motivatamente considerato quale indice di una prognosi sfavorevole in ordine all’adempimento di un obbligo pecuniario sostitutivo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026