Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2849 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2849 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALA CONSILINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2300,00 di ammenda, ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia in epigrafe indicata.
La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento all’art. 133-bis cod. pen.; 2. Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.; 3. Violazione dell’art. 157 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, si appalesa inammissibile per la genericità del suo contenuto. La difesa si duole della violazione dell’art. 133-bis cod. pen., che pone in relazione con il diverso istituto della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, citando le pene sostitutive delle pena detentive brevi.
Il tenore del motivo proposto risulta non comprensibile: in esso si confondono istituti diversi e non sono chiari i rilievi critici avanzati nei confronti della sentenza impugnata.
La norma che si assume violata prevede che il giudice debba, nella determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria, tenere conto, oltre che dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il mero richiamo a detta norma, senza alcuna specificazione che consenta di individuare riferimenti al caso che occupa, rende il motivo del tutto inconferente.
Parimenti inammissibile, in ragione della sua genericità, è il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 131-bis cod. pen., assumendo che il comportamento serbato dall’imputato è particolarmente tenue perché non abituale. Il rilievo non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui si evidenzia che il ricorrente è gravato da plurimi precedenti penali. Trascura altresì di considerare la difesa come, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, così massimata:”La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio”).
Quanto all’ultimo motivo di ricorso, il richiamo alla prescrizione del reato è del tutto inconferente: il fatto è stato commesso in data 25/3/2021, nella vigenza del diverso regime della improcedibilità (art. 344-bis cod. proc. pen., applicabile ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, siccome previsto dalla I. 27 settembre 2021, n. 134).
Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente