Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica alla Guida di Veicolo Rubato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguardava un soggetto sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto e sprovvisto della necessaria patente. La Corte ha stabilito che la gravità oggettiva di tale condotta impedisce di considerarla di lieve entità, confermando la condanna.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il ricorrente era stato giudicato responsabile, nei precedenti gradi di giudizio, del reato previsto dall’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada. La sua colpa era quella di aver guidato un ciclomotore rubato senza aver mai conseguito la patente di guida. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il suo difensore ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Tesi della Difesa
Secondo la difesa, la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso questo beneficio era mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che il fatto, nel suo complesso, potesse essere considerato così lieve da non meritare una sanzione penale.
La Valutazione della Corte sul Tema della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima, logica e coerente con le prove emerse nel processo. La scelta di non applicare l’art. 131-bis c.p. non era affatto illogica, ma fondata su una valutazione corretta della gravità della condotta.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘disvalore oggettivo della condotta’. La Corte ha sottolineato che il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato di lieve entità. Guidare un ciclomotore rubato, per di più senza patente, rappresenta una condotta con un grado di pericolosità e illegalità intrinseca che va oltre la soglia della tenuità. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è immune da censure in sede di legittimità perché basata su elementi concreti e non su mere congetture. La combinazione delle due illegalità (uso di un veicolo rubato e mancanza di abilitazione alla guida) amplifica la gravità del fatto, rendendo impossibile l’applicazione del beneficio invocato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede una valutazione attenta della condotta nel suo complesso. Quando il comportamento presenta un significativo disvalore oggettivo, come nel caso di guida di un veicolo proveniente da un delitto e senza i requisiti di legge, non c’è spazio per alcuna clemenza. La decisione si traduce nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento guarda a simili condotte.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a chi guida un veicolo rubato senza patente?
No, secondo questa ordinanza della Cassazione, la combinazione di guidare un veicolo oggetto di furto e l’essere sprovvisti di patente costituisce una condotta di ‘disvalore oggettivo’ tale da escludere l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Quale criterio ha utilizzato la Corte per escludere il beneficio dell’art. 131-bis c.p.?
La Corte ha utilizzato il criterio del ‘disvalore oggettivo della condotta’. Ha ritenuto che il comportamento dell’imputato, considerato nel suo insieme (guida senza patente di un mezzo rubato), fosse intrinsecamente grave e non potesse essere qualificato come di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15 e 17, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (il ricorrente, si legge in motivazione, si poneva alla guida di un ciclomotore oggetto di furto sprovvisto della patente di guida); considerato che la valutazione espressa risulta immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres e te