Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
• SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 gennaio 2022 con cui COGNOME NOME, in esito a giudizio abbreviato, era stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un veicolo privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e motivazione contraddittoria e illogica, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, in virtù di un percorso logico-giuridico del tutto insoddisfacente e inadeguato. Sarebbe, in particolare, contraddittoria la motivazione resa dai giudici di appello per avere fondato il provvedimento reiettivo sulla ritenuta presenza di plurimi precedenti penali gravanti a suo carico, per poi evidenziare, ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, come costui fosse un soggetto incensurato.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il Collegio ritiene che il dedotto motivo sia privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi tale da non poter essere sottoposta ad alcun sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con motivazione logica.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell’impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto – di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta – ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.
Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta l’infondatezza del motivo di ricorso eccepito, rispetto al quale il Collegio rileva come, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).
Nella specie, i giudici di appello hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, le circostanze che l’imputato fosse stato nuovamente sorpreso alla guida di un veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida e che fosse già stato condanNOME in precedenza per i medesimi fatti.
Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito come, invero, non effettuato nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto.
Né di alcun rilievo è la contestata contraddittorietà del provvedimento impugNOME per avere affermato, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, che il COGNOME fosse soggetto incensurato, atteso che, a prescindere dalla veridicità dell’indicato assunto, è risultato, comunque, dirimente ai fini dell’esclusione dei benefici invocati la circostanza che l’imputato avesse perpetrato la sua condotta alla guida di un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo e a fermo amministrativo, oltre che privo della copertura RCA verso terzi.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore