Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a LEGNAGO il 24/09/1997
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma
15, cod. strada, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, deducendo erronea applicazione degli artt. 125, 546 cod.
proc. pen., 131-bis cod. pen., mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che, a fronte della richiesta di applicazione della causa di
non punibilità ex art. 131 bis c.p., si è limitata a ritenere corretta la motivazione della sentenza di primo grado sulla sussistenza della penale responsabilità
dell’imputato.
L’impugnazione è inammissibile. La Corte d’appello, investita della impugnazione dell’imputato, concernente l’invocata applicazione dell’art. 131-bis
cod. pen., ha ribadito gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputato. La difesa rappresenta di non avere contestato detto
profilo, lamentando il vizio di motivazione. Ebbene, il fatto che la Corte territoriale abbia ripercorso la vicenda, evidenziando gli elementi posti a base
della pronuncia di condanna non inficiano la validità della motivazione, nella quale sono state pure espresse le ragioni del diniego dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
I giudici hanno infatti osservato che i precedenti dell’imputato confermano la sua “abitualità nel delinquere”. Rispetto a tale affermazione il ricorso è privo di confronto, pertanto il motivo risulta aspecifico.
Deve peraltro rilevarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812). Oltre a ciò, è dato rinvenire nelle argomentazioni illustrate in sentenza, puntuali riferimenti al disvalore oggettivo della condotta accertata, posti in evidenza nella parte in cui si legge che il ricorrente ha cercato di allontanarsi velocemente dal luogo dei fatti, distanziando gli operanti della pattuglia che lo avevano riconosciuto. Trattasi di elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore