Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 02/09/1968
avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Cagliari ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’imputato – con impugnazione poi qualificata come ricorso in cassazione dalla Corte di appello di Cagliari, con provvedimento del 27 marzo 2025 – lamentando l’omesso riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Assume, infatti, troncante rilievo il principio, già espresso da questa Corte di legittimità, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particola tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell’indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un’incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., che, per l’appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore