Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5473 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5473 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 24 giugno 2024, con cui NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 -bis (capo a) e 187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che solleva un unico motivo di ricorso, con cui deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché l’anzidetto motivo riproduce profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore